1. I presenti criteri, emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, definiscono le modalità di concessione e di liquidazione di vantaggi economici da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana ad artisti e artiste che operano nel settore dello spettacolo e delle arti visive, ai sensi della legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9.
2. I vantaggi economici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.