1. I vantaggi economici sono liquidati, sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma, previa presentazione della documentazione di cui agli articoli 19 e 20 entro il termine massimo del 30 settembre dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.
2. Nel caso di vantaggi economici relativi ad attività che si realizzano in un arco di tempo pluriennale, il termine massimo per la rendicontazione è il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività previste nel cronoprogramma.
3. Trascorsi i termini di cui al presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il vantaggio economico è revocato.
4. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.