1. Chi ha ottenuto un’anticipazione deve rendicontarla, per un importo pari all’anticipazione stessa, secondo le modalità previste per la rendicontazione del relativo vantaggio economico, entro i seguenti termini: preferibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione.
2. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario, da presentarsi entro il termine massimo di cui al comma 1, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno.
3. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.
4. L'importo dell'anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione dei progetti agevolati o non adeguatamente rendicontato dai beneficiari deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali.