1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) costi afferenti all’organizzazione e alla realizzazione dei progetti artistici;
b) spese di viaggio, vitto e alloggio, fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale;
c) spese per la partecipazione alle iniziative formative di cui all’articolo 6;
d) spese di comunicazione, promozione e stampa inerenti alle attività programmate.
2. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse anche solo in parte.
3. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) compensi alle persone richiedenti;
b) spese per buffet;
c) spese non sufficientemente documentate.