1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate.
2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio effettuato da una commissione interna. La commissione determina le dichiarazioni da controllare e le modalità dei controlli, nonché quali documenti devono essere presentati a tal fine.
3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, il beneficiario, ai sensi dell’articolo 2/bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In questi casi vengono applicate sanzioni amministrative ai sensi di detto articolo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.