1. Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:
a) un rendiconto digitale o un altro riepilogo idoneo dei pasti distribuiti;
b) una dichiarazione del beneficiario attestante:
1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;
2) se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre domande di contributo per la medesima attività, con indicazione del relativo ammontare nel caso in cui i contributi siano stati effettivamente concessi.
2. Nel caso in cui siano stati distribuiti meno pasti del previsto, il contributo viene ridotto in proporzione.
3. La rendicontazione deve essere presentata entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso, altrimenti la parte del contributo non ancora liquidata viene revocata.
4. La liquidazione del contributo avviene alla fine dell’anno accademico, previo inoltro di apposita domanda o apposite domande da parte del beneficiario.
5. Su richiesta, alla fine del primo semestre può essere erogata un’anticipazione nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso sull’attività svolta nel semestre.