1. Il costo complessivo del singolo pasto è coperto da un contributo spese a carico delle studentesse e degli studenti universitari nonché dal contributo della Provincia. Il costo complessivo a pasto ammonta a:
- euro 9,80 per il menù completo, consistente in un primo, un secondo, due contorni, pane, nonché frutta o dessert;
- euro 7,84 per il menù ridotto, consistente in un secondo, due contorni, pane, nonché frutta o dessert;
- euro 5,88 per il menù ridotto, consistente in un primo, un contorno, pane, nonché frutta o dessert;
- euro 7,84 per il menù ridotto, consistente in un piatto del giorno, uno o due contorni, pane, nonché frutta o dessert.
2. I contributi spese a carico delle studentesse e degli studenti universitari ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 832 del 26 luglio 2016 ammontano a:
- euro 4,33 per il menù completo, consistente in un primo, un secondo, due contorni, pane, nonché frutta o dessert;
- euro 3,63 per il menù ridotto, consistente in un secondo, due contorni, pane, nonché frutta o dessert;
- euro 2,92 per il menù ridotto, consistente in un primo, un contorno, pane, nonché frutta o dessert;
- euro 3,63 per il menù ridotto, consistente in un piatto del giorno, uno o due contorni, pane, nonché frutta o dessert.
3. I contributi spese a carico delle studentesse e degli studenti universitari di cui al comma 2 vengono riscossi dai servizi mensa mediante un sistema elettronico, p.es. la “Campus card” (carta valore) dell’Università, o tramite un altro sistema idoneo.
4. L’importo del contributo a carico della Provincia di cui ai presenti criteri risulta dalla differenza tra il costo complessivo del singolo pasto di cui al comma 1 e il contributo spese a carico delle studentesse e degli studenti universitari di cui al comma 2.
5. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aumentati annualmente in base alla variazione dell’indice del costo della vita dell’ASTAT. I contributi spese di cui al comma 2 subiscono, in genere, un aumento ogni due anni in base alla variazione dell’indice del costo della vita dell’ASTAT.
6. Nel caso in cui l’ente o l’associazione richiedente faccia domanda per ottenere contributi per la stessa attività anche presso altri uffici o enti e li riceva, il contributo a carico della Provincia viene ridotto in proporzione, in modo che gli importi di cui comma 1 non vengano superati.