1. Ai sensi dei presenti criteri, ad enti ed associazioni che gestiscono, senza fini di lucro, in provincia di Bolzano servizi mensa situati a una distanza adeguata dalle sedi universitarie, possono essere concessi contributi per la somministrazione di pasti a studentesse e studenti universitari.
2. Per distanza adeguata dalle sedi universitarie si intende una distanza fino ad un chilometro.
3. Nel caso in cui nelle sedi universitarie sia già attivo un servizio mensa incaricato della somministrazione di pasti a studentesse e studenti universitari, non può essere concesso un contributo ai sensi dei presenti criteri.