(1) Nel testo italiano della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, la parola “corsi” è sostituita dalla parola “iniziative”.
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è inserito il seguente comma:
“1/bis Allo scopo di promuovere la formazione specifica in medicina generale, la Provincia organizza, direttamente o tramite un apposito centro, lo svolgimento di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla normativa nazionale in materia, provvedendo al relativo finanziamento.”
(3) Alla fine del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La Provincia gestisce direttamente il corso di formazione specifica in medicina generale e realizza le attività del corso di formazione direttamente o tramite il centro di formazione specifica in medicina generale istituito presso la Scuola provinciale superiore di sanità.”
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12.000,00 euro per l’anno 2016, a 12.000,00 euro per l’anno 2017 e a 12.000,00 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.
(5) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.