(1) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunta la seguente lettera:
“d) realizzano le fermate dei servizi pubblici di autobus sul proprio territorio e provvedono alla loro manutenzione, pulizia e sgombero neve. Al di fuori dei centri abitati, qualora non sia presente un marciapiede, alla manutenzione, pulizia e allo sgombero provvede l’ente competente per la manutenzione della strada.”
(2) Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunta la seguente lettera:
“e) possono istituire, ove necessario, servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia, per i quali deve essere garantito dai richiedenti il servizio di accompagnamento.”
(3) Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:
“3. La Giunta provinciale ha facoltà di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di esercizio e con l’eventuale concessione di crediti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale di cui alla decisione della Commissione europea (2011) 9380 del 20 dicembre 2011 da essa assunti.”
(4) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituita:
“g) osserva le disposizioni sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo e trilinguismo di cui allo Statuto di autonomia e le relative norme di attuazione;”
(5) Il comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:
“2. Per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale.”
(6) Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunto il seguente comma:
“3. Per le attività di car sharing, intese quale integrazione del servizio di trasporto pubblico a favore della mobilità sostenibile, possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi per spese di investimento e di esercizio nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale. La Provincia autonoma di Bolzano ha facoltà di acquisire, anche ai sensi dell’articolo 31, comma 4, quote e partecipazioni in società e consorzi che svolgono il servizio di car sharing sul territorio provinciale in modo prevalente o esclusivo.”
(7) Nel testo tedesco del primo periodo del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, la parola “oder” è sostituita dalla parola “und”.
(8) La lettera e) del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituita:
“e) migliorare l’efficienza dell’organizzazione e la produttività dei servizi di trasporto;”
(9) Il comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:
“2. Per le finalità di cui al comma 1, agli enti locali territoriali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico può essere concesso un contributo nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale.”
(10) Il comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:
“3. Le imprese di trasporto sono tenute a fornire tutti i dati tecnico-economici e gli elementi statistici necessari all’effettuazione dei controlli.”
(11) Dopo la lettera j) del comma 2 dell’articolo 58 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunta la seguente lettera:
“k) fissa, d’intesa con il Consiglio dei Comuni e in conformità ai regolamenti esistenti relativi ai servizi di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione e i criteri per l’istituzione dei servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia. Tali criteri prevedono la partecipazione dei genitori come accompagnatori.”
(12) Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 59 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono soppresse le parole “e 4/bis”.
(13) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20.000,00 euro per l’anno 2016, a 220.000,00 euro per l’anno 2017 e a 220.000,00 euro per l’anno 2018, si provvede:
- quanto a 120.000,00 euro per l’anno 2017 e a 120.000,00 euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018;
- quanto a 20.000,00 euro per l’anno 2016, a 100.000,00 euro per l’anno 2017 e a 100.000,00 euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018.
La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.
(14) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.