(1) L’articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 6 (Agenzie educative)
1. Il sistema dell'educazione permanente si fonda sulle attività svolte dalle agenzie educative, e principalmente sulle attività svolte dalle agenzie di educazione permanente.
2. Sono agenzie di educazione permanente gli enti che:
- svolgono funzioni di programmazione e attuazione di attività di educazione permanente per almeno 1800 ore all'anno o, qualora trattasi di centri residenziali di educazione permanente, svolgono le medesime attività per almeno 1600 giorni di frequenza all'anno. Il numero dei giorni di frequenza è dato dal numero di giorni di lezione moltiplicato per il numero dei partecipanti;
- svolgono prevalentemente attività di educazione permanente;
- garantiscono attività aperte a tutti e rendono pubblici i loro programmi;
- hanno la loro sede o svolgono le loro attività in provincia di Bolzano;
- rendono accessibili alla Giunta provinciale i dati riguardanti l'attività, il finanziamento, i partecipanti e il personale docente e amministrativo;
- operano in modo continuativo sulla base di regolari programmi;
- garantiscono al personale e ai partecipanti possibilità di compartecipazione nella programmazione e nell’attuazione delle attività educative, al fine di adeguare le attività stesse alle effettive necessità;
- si sono già dimostratI efficienti oppure, in caso di nuova istituzione, danno garanzie di affidabilità;
- non hanno fini di lucro.
3. Anche le cooperative operanti nel settore dell’educazione permanente e iscritte nell’apposito registro provinciale possono accedere ai vantaggi economici previsti per le agenzie di cui al comma 2.
4. Sono considerate centri residenziali di educazione permanente quelle strutture solitamente destinate a ospitare attività di educazione permanente, che propongono un proprio programma di attività e offrono possibilità di vitto e alloggio ai partecipanti.
5. Sono considerati agenzie educative gli enti che svolgono attività di educazione permanente con i requisiti indicati alle lettere c), d), e), h) e i) del comma 2.
6. Sono considerati inoltre agenzie di educazione permanente gli enti ladini che programmano e svolgono annualmente almeno due terzi delle ore di attività o dei giorni di frequenza di cui al comma 2, lettera a), purché presentino i requisiti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.
7. Con criteri da emanarsi ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono poste per gli enti di lingua italiana le condizioni che consentono la riduzione del numero delle ore di attività e dei giorni prescritti per il riconoscimento della qualifica di agenzia di educazione permanente, sempre che siano garantiti precisi standard di qualità e ricorrano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Il consiglio di biblioteca, che viene nominato dall'ente gestore della biblioteca, è composto da cinque a undici membri. Di esso fanno parte in ogni caso, con riferimento al rispettivo bacino di utenza, un rappresentante del comune o di ciascuno dei comuni, e un rappresentante della scuola per ogni livello di istruzione presente, scelto dall'ente gestore sulla base dei nominativi proposti dai rispettivi consigli di circolo e di istituto.”