1. Per sponsorizzazione si intende l’acquisto di una prestazione finalizzata a richiamare l’attenzione sui valori di fondo del marchio ombrello “Alto Adige”, in seguito denominato marchio ombrello, e si attua con la promozione turistica dell’Alto Adige e la commercializzazione dei suoi prodotti di qualità ai sensi del combinato disposto delle leggi provinciali 28 novembre 1973, n. 79, recante “Iniziative per l’incremento economico e della produttività”, e successive modifiche, e 22 dicembre 2005, n. 12, recante “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine”, e successive modifiche.
2. La natura e l’entità delle prestazioni elencate nell’offerta di sponsorizzazione sono tese all’affermazione sul mercato dei valori di fondo del marchio ombrello.