1. Il finanziamento delle iniziative di cui all’articolo 4 avviene mediante la concessione di contributi in conto capitale.
2. Il contributo ammonta:
a) per le opere di irrigazione:
1) dal 60 all’80 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento, secondo la tipologia della zona servita, per le iniziative a servizio delle superfici coltivate a prato, a foraggere avvicendate e ad arativo site in zona montana; le tipologie di zona sono definite con successivo provvedimento dell’assessore/dell’assessora competente sulla base degli svantaggi strutturali;
2) fino al 30 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento per le iniziative a servizio delle superfici diverse da quelle di cui alla lettera a), punto 1;
b) per gli interventi di manutenzione straordinaria di canali, fosse di bonifica e idrovore fino al 100 per cento e per i ponti fino al 50 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento;
c) per strade di bonifica fino al 30 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento;
d) per l’acquisto del macchinario di cui all’articolo 4, comma 3, fino al 40 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento.
3. Le percentuali di contributo di cui alla lettera a) del comma 2 possono essere aumentate di 10 punti percentuali fino a raggiungere una percentuale massima pari all’80 per cento per le iniziative di cui al punto 1), e pari al 40 per cento per le iniziative di cui al punto 2), per le spese relative ai seguenti interventi:
a) realizzazione o sistemazione di bacini con volume d’invaso superiore a 500 m³, incluse le condotte di scarico;
b) interventi a servizio delle superfici di cui al comma 2, lettera a), punto 2), finalizzati alla realizzazione di impianti a goccia come unico sistema di irrigazione antisiccitaria;
c) realizzazione di adduzioni con funzione prevalentemente antisiccitaria che consentono il collegamento di derivazioni site in corpi idrici superficiali diversi oppure appartenenti a consorzi diversi, al fine di superare locali problemi di disponibilità idrica. In tal caso è richiesta la relativa modifica delle concessioni idriche;
d) risanamento dei canali irrigui a pelo libero.
4. Per opere a servizio di comprensori nei quali vengono coltivate entrambe le tipologie di colture di cui al comma 2, lettera a), la percentuale di contributo viene calcolata sulla base della media ponderata delle rispettive superfici rilevate al momento della presentazione della domanda. Qualora una tipologia di coltura sia rappresentata con almeno il 90 per cento della superficie, viene considerata solo tale coltura. Lo stesso criterio è adottato per la determinazione della spesa massima ammissibile di cui all’articolo 9, comma 3.