(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione sul 6 per cento degli interventi agevolati.
(2) La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali, dal direttore /dalla direttrice nonché da un collaboratore/una collaboratrice dell'Ufficio provinciale Promozione opere pubbliche. Delle operazioni di sorteggio e del rispettivo esito è redatto apposito verbale. Il controllo è effettuato tramite verifica della corrispondenza degli elenchi trasmessi o della dichiarazione allegata al conto consuntivo agli originali della documentazione contabile.