(1) Le spese devono essere rendicontate dal comune beneficiario entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.
(2) Trascorso inutilmente tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca del contributo.
(3) Per gravi e motivate ragioni, previa richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine, può essere concessa una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.
(4) In caso di opere e impianti o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il comune beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma.