1. I contributi sono liquidati sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma.
2. Ai fini della liquidazione il beneficiario deve presentare la documentazione di cui agli articoli 15 e 16 entro il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 per causa riconducibile al beneficiario, il contributo è revocato.
4. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga del termine di cui al comma 2 fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.
5. Di norma le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste possono essere ammessi fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale.
6. Per il calcolo dei costi per il personale interno degli editori è stabilita una tariffa oraria massima di 40,00 euro, comprensiva di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro. Per ogni singola pubblicazione sono ammesse al massimo 600 ore di lavoro.
7. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni tra le singole voci di spesa, nel rispetto della somma totale ammessa a contributo, qualora la direttrice/il direttore dell’ufficio competente ritenga che siano adeguate.
8. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo pari al 25% della spesa stessa, ai beneficiari senza scopo di lucro è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. Il contributo concesso dovrà in ogni caso essere rendicontato per l’intero ammontare con i relativi documenti di spesa.
9. Le sedute istituzionali degli organi collegiali delle organizzazioni non sono riconosciute come ore di volontariato.