1. Per le pubblicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono ammissibili le seguenti spese:
a) compensi per testi e immagini;
b) acquisto di diritti di utilizzo;
c) lettorato e correttorato;
d) traduzioni;
e) grafica e layout;
f) stampa;
g) lavori di produzione e rendicontazione;
h) pubblicità e distribuzione;
i) costi del personale delle case editrici, entro i limiti di cui all’articolo 14, comma 6.
2. Per la realizzazione di manifestazioni, iniziative e concorsi e la consegna di premi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono ammissibili le seguenti spese:
a) costi per l’organizzazione e la realizzazione;
b) affitto di strutture;
c) compensi per autori/autrici e relatori;
d) spese di viaggio, vitto e alloggio dei soggetti coinvolti;
e) costi per prodotti stampa e programmi;
f) premi in denaro;
g) spese per pubbliche relazioni e marketing;
h) spese di pubblicità.
3. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie, interessi di mora e sanzioni;
b) deficit d’esercizio degli anni precedenti;
c) offerte e altre erogazioni per scopi di utilità sociale;
d) spese di rappresentanza a favore di membri o dipendenti del/della richiedente;
e) spese per buffet;
f) annunci per partecipazione a lutti;
g) compensi per componenti degli organi direttivi di partiti politici e sindacati o per membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e candidati ufficiali agli stessi.
4. Le spese per le quali è stata presentata domanda di contributo possono essere ammesse anche solo in parte.