1. I presenti criteri disciplinano la concessione di vantaggi economici da parte delle Ripartizioni provinciali Cultura tedesca nonché Cultura e Intendenza scolastica ladina per la promozione di pubblicazioni, attività editoriali e iniziative correlate di interesse provinciale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera e), e dell’articolo 5 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.
2. I contributi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Se le pubblicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), consistono in giornali o riviste, i contributi sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. La concessione e la liquidazione dei contributi avviene in base alla documentazione e alle procedure stabilite dai presenti criteri, in quanto applicabili.
Se si tratta invece di mezzi di informazione e prodotti culturali che per motivi geografici e linguistici hanno un pubblico limitato a livello locale questi non ricadono nell’ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.