1. Per la realizzazione delle connessioni a banda larga dei rifugi alpini di cui all’articolo 5, comma 1, della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, è previsto un finanziamento nella misura massima dell’80 per cento della spesa ammessa; il finanziamento non può superare l’importo massimo di 2.000,00 euro.
2. Le domande di finanziamento vanno inoltrate alla Provincia autonoma di Bolzano, Area funzionale Turismo, entro e non oltre il 31.10.2017 e possono essere presentate in aggiunta alla domanda eventualmente presentata nello stesso anno per la concessione di un’agevolazione per investimenti materiali.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente deliberazione relativamente alle norme procedurali (domande di finanziamento, istruttoria e liquidazione), obblighi e sanzioni si applicano, in quanto compatibili, i criteri approvati, in attuazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”, con delibera della Giunta provinciale n. 2264 dd. 14.09.2009.