(1) A partire dall’anno scolastico 2017/2018 per il profilo professionale „insegnante di scuola dell’infanzia“ è previsto il seguente requisito di accesso:
(2) Per l’insegnante specializzata/specializzato della scuola di infanzia è previsto, oltre all’attestato di formazione quale insegnante di scuola dell’infanzia, il seguente requisito di accesso:
(3) L’accesso al profilo professionale „insegnante di scuola dell’infanzia“ è consentito, in deroga ai requisiti di accesso di cui al presente articolo ed in considerazione degli sviluppi storici dei requisiti di accesso per questo profilo professionale, anche al personale in possesso dei requisiti di accesso di cui all’allegato 1, rispettando le limitazioni temporali indicate.