1. È accompagnatore/accompagnatrice di media montagna chi è iscritto/a nell’elenco speciale degli accompagnatori e delle accompagnatrici di media montagna di cui all’articolo 14, comma 2, della legge.
2. L’iscrizione nell’elenco speciale è subordinata alla frequenza del corso di preparazione di cui all’articolo 4 ed al superamento del relativo esame di cui all’articolo 5.
3. L’iscrizione nell’elenco speciale ha efficacia per tre anni; il suo rinnovo è subordinato all’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 7.
4. Per ogni iscritto l’elenco speciale deve contenere, oltre al numero progressivo, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza, l’indirizzo, il numero di codice fiscale, la data di iscrizione, la data di rilascio, rinnovo, di eventuale sospensione o ritiro della tessera di riconoscimento “Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna”, la data di cancellazione dall’elenco o di trasferimento ad altro elenco speciale.
5. Gli iscritti devono comunicare eventuali variazioni di dati entro 30 giorni al collegio provinciale delle guide alpine.