1. L’accompagnamento di media montagna di cui all’articolo 17/bis della legge è consentito in escursioni invernali limitatamente ai sentieri e agli itinerari che si svolgono su terreni morfologicamente non soggetti a pericolo di valanghe, la cui percorrenza non richieda conoscenze di nivologia, capacità di orientamento, valutazione e l’impiego di tecniche e attrezzature proprie delle attività alpinistiche.