1. Coloro che, prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri hanno frequentato o frequentano, con superamento del relativo esame, un corso di almeno 100 ore contenente materie del corso di preparazione di cui all’articolo 4, possono chiedere al collegio provinciale delle guide alpine dell’Alto Adige, entro 24 mesi dall’entrata in vigore dei presenti criteri l’iscrizione nell’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna.
2. Coloro che, prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri, hanno frequentato o frequentano, con superamento del relativo esame, un corso inferiore a 100 ore contenente materie del corso di preparazione di cui all’articolo 4, possono chiedere al collegio provinciale delle guide alpine dell’Alto Adige, entro 24 mesi dall’entrata in vigore dei presenti criteri, l’iscrizione nell’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna, fatta salva l’applicazione delle eventuali misure compensative disposte dal collegio provinciale delle guide alpine.
3. Coloro che, prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri, hanno esercitato per almeno quattro anni l’attività di accompagnatore/accompagnatrice di media montagna presso la Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio oppure presso il Parco nazionale dello Stelvio attestata dalle autorità competenti, possono richiedere al collegio provinciale delle guide alpine dell’Alto Adige, entro 24 mesi dall’entrata in vigore dei presenti criteri, l’iscrizione all’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna.
4. In prima applicazione dei presenti criteri la persona in rappresentanza degli accompagnatori e delle accompagnatrici di media montagna di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), è sostituita da una persona in rappresentanza delle guide alpine del collegio provinciale delle guide alpine dell’Alto Adige.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.