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1. Sono stabiliti quali membri della Commissione per le ispezioni previste dalla legge dei grossisti di medicinali ad uso umano le seguenti figure professionali:
una o un funzionario del ruolo generale del personale provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano di qualifica funzionale non inferiore alla VIII con funzione di presidente;
una o un dirigente sanitario - medico nella disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica del servizio sanitario provinciale;
una o un dirigente sanitario - farmacista del Servizio sanitario provinciale.
2. Funge da segretaria o segretario una funzionaria o un funzionario della Ripartizione Salute di qualifica funzionale non inferiore al VI. livello.
3. La Commissione ha il compito di riunirsi regolarmente per garantire le ispezioni preventive, ordinarie e straordinarie degli esercizi di distribuzione all’ingrosso e depositari di medicinali ad uso umano secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di distribuzione all’ingrosso di medicinali ad uso umano.
4. La Commissione ispettiva ha sede presso la Ripartizione Salute, Ufficio Distretti sanitari.
5. Le persone che andranno a comporre la Commissione ispettiva sono nominate con successivo decreto del Direttore o della Direttrice della Ripartizione Salute tenendo conto del gruppo linguistico di appartenenza e della situazione di equilibrio fra generi.
6. Per ogni membro della Commissione è nominato un membro sostitutivo.
7. L’attività svolta dai componenti della Commissione è definita, per i contenuti altamente sanitari e specialistici trattati e in quanto prevista per legge, come attività istituzionale.
8. In attesa della definizione da parte del Ministero della salute dei contenuti del verbale d’ispezione ai sensi dell’art. 103, comma 4-quater del Decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, la Commissione svolge le ispezioni previste in base al verbale che sarà approvato con Decreto della Direttrice o del Direttore della Ripartizione Salute.
9. La o il Presidente della Commissione ispettiva provvede a trasmettere i relativi verbali d’ispezione al competente Ufficio Distretti sanitari per l’adozione dei necessari provvedimenti.
10. La Commissione rimane in carica per la durata del periodo legislativo.
11. La presente delibera non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio provinciale.