1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il Servizio di coordinamento per l'integrazione effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande approvate.
2. Di norma i controlli a campione sono effettuati da personale esperto del Servizio di coordinamento per l'integrazione. Se l’ammontare delle spese ammesse supera l’importo di 50.000,00 euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all’Amministrazione provinciale, cui il Servizio di coordinamento per l'integrazione ha affidato l’incarico.
3. L'individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dalla direttrice/dal direttore di dipartimento competente o da un funzionario delegato/una funzionaria delegata, dalla persona responsabile per il Servizio di coordinamento per l'integrazione e da una funzionaria/un funzionario del il Servizio di coordinamento per l'integrazione con funzioni di segretaria/segretario.
5. Con i controlli a campione si accerta quanto segue:
a) la veridicità della dichiarazione presentata dal soggetto richiedente;
b) l’effettiva realizzazione dell’iniziativa per cui è stato concesso il contributo;
c) l’esistenza della documentazione di spesa
6. Qualora l’Amministrazione accerti che l’iniziativa è stata realizzata solo in parte o che le spese ammesse non sono interamente e regolarmente rendicontate, essa dispone la re-voca parziale del contributo e avvia il procedimento per il rimborso della somma non spettante, maggiorata degli interessi legali.
7. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, la persona responsabile per il Servizio di coordinamento per l'integrazione potrà disporre ulteriori verifi-che ritenute necessarie.