(1) Il comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali provinciali adottano le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la Giunta provinciale preveda con propria deliberazione che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018.”