(1) Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: “La Giunta provinciale può delegare a propri componenti nonché ad organi subordinati l’adozione di provvedimenti. Il Presidente della Provincia e gli assessori provinciali possono delegare ad organi subordinati l’adozione di provvedimenti.”