(1) Agli immobili rientranti nella perimetrazione di cui alle tavole da n. 1 a n. 17, allegate all'accordo denominato "Intesa preliminare", firmato in data 9 marzo 2015 dalla Provincia autonoma di Bolzano e dal Comune di Bolzano con l'adesione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), Trenitalia S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Areale Bolzano ABZ S.p.A, e di proprietà di R.F.I. S.p.A. o di altra società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., si applica l’esenzione dall’imposta di cui all’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, dalla data di trasformazione in area edificabile in base alle modifiche al piano urbanistico comunale, fino al termine della fase di trasformazione dell'areale ferroviario riguardante tali immobili, ovvero fino alla data di cessione degli stessi ad altro soggetto, se antecedente.
(2) I fabbricati di nuova costruzione, di proprietà di uno dei soggetti ferroviari di cui al comma 1, realizzati a seguito dell’implementazione del progetto di potenziamento del sistema ferroviario, trasformazione urbanistica, riorganizzazione e riqualificazione delle aree ferroviarie oggetto dell’accordo di cui al comma 1, sono esenti dall’imposta fino alla data della loro cessione ad altro soggetto ovvero, se permangono di proprietà di R.F.I. S.p.A. o di altra società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., per un periodo massimo di un anno dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento.