(1) Qualora i comuni provvedano all’estinzione anticipata di mutui utilizzando risorse proprie provenienti dall’avanzo di amministrazione, non vengono meno i contributi pluriennali provinciali concessi ai sensi della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, e della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10. Le entrate derivanti dai predetti contributi possono essere destinate dai comuni esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.] 2)