(1) L’articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 5 (Finanziamento dei consultori familiari)
1. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2, al finanziamento dei consultori familiari provvedono gli enti gestori dei servizi sociali, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e l’Agenzia per la famiglia.
2. La Giunta provinciale determina le attività e le prestazioni a carico rispettivamente degli enti gestori dei servizi sociali, dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e dell’Agenzia per la famiglia, nonché le modalità di finanziamento. A tal fine i soggetti di cui sopra stipulano apposite convenzioni con i consultori familiari.
3. La Provincia può assegnare ai consultori familiari contributi per spese d’investimento.”