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Delibera 12 luglio 2016, n. 778
Legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1 (interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa). Modifica dei criteri di attuazione (modificata con delibera n. 354 del 19.05.2020 e delibera n. 567 del 29.06.2021)

Allegato

Criteri di attuazione della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, recante “Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa”

Art. 1
Oggetto

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per lo sviluppo dell'economia cooperativa ai sensi della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

Art. 2
Definizioni

1. Giovani: persone sotto i 30 anni di età (Tolta la o) che hanno completato la formazione da non più di due anni e che non hanno ancora ottenuto il primo impiego.

2. Persone con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro:

a) persone disoccupate da più di sei mesi;

b) persone ultracinquantenni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (per esempio persone in mobilità oppure in cassa di integrazione straordinaria);

c) persone migranti da paesi extra OCSE che si spostano o si sono spostate all’interno dell’Unione Europea e che hanno acquisito la residenza o il domicilio stabile in provincia di Bolzano per motivi di lavoro;

d) persone che intendono iniziare o riprendere un’attività lavorativa e che non hanno lavorato, né seguito corsi di formazione e aggiornamento per almeno due anni; in particolare coloro che a causa della difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare hanno interrotto il lavoro;

e) persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, senza un posto di lavoro o in procinto di perderlo,

f) Richiedenti asilo, profughi riconosciuti, persone con protezione sussidiaria, persone con protezione umanitaria.

3. Autorità di revisione: in base alla definizione dell’articolo 21, commi 1 e 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche:

a) l’associazione di rappresentanza per le cooperative aderenti;

b) l’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione per le cooperative non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza.

4. Competenza specialistica del management: possesso del diploma universitario in economia e commercio o equipollente da parte di un membro del consiglio di amministrazione, dell’amministratore unico/dell’amministratrice unica oppure del direttore/della direttrice della cooperativa. Decorsi 6 anni dal conseguimento del titolo di studio è necessario che abbia seguito una formazione in materia di management ovvero contabile-amministrativa di almeno 56 ore nel triennio precedente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni:

a) le cooperative sociali di cui agli articoli 3 e 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche;

b) le cooperative di produzione e lavoro composte per almeno il 60 per cento da lavoratori e lavoratrici che siano stati licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura definitiva dell'azienda o di consistenti riduzioni di personale;

c) le cooperative di produzione e lavoro che subentrino nella gestione di imprese e composte da almeno il 60 per cento da lavoratori e lavoratrici che per almeno un anno siano stati dipendenti dell'impresa che si intende rilevare;

d) le cooperative che svolgono attività imprenditoriali innovative o con particolare valenza sociale;

e) le cooperative che svolgono attività imprenditoriali, con particolare riguardo alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo delle donne e dei giovani nonché alla qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di persone con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Tali finalità devono risultare dalle disposizioni statutarie e avere un peso preponderante nell'attività della cooperativa. Il 60 per cento della compagine sociale, nonché del personale della cooperativa devono essere donne, persone giovani o con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Le agevolazioni possono essere concesse alle sole cooperative iscritte nel Registro provinciale delle cooperative e che svolgono la loro attività prevalentemente in provincia di Bolzano.

3. Le cooperative di cui al comma 1, lettere b) e c), possono presentare le domande di agevolazione non oltre la fine dell’esercizio finanziario relativo al quinto anno dalla loro costituzione o trasformazione nella forma cooperativa legittimata a beneficiare delle agevolazioni.

Art. 4
Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti iniziative:

a) capitalizzazione iniziale e successivi consistenti aumenti di capitale richiesti per incrementare la produzione ovvero per la trasformazione, riconversione, ristrutturazione o l’ammodernamento dell'impresa;

b) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili da destinare all'esercizio dell'attività dell’impresa;

c) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti ed automezzi utilizzabili esclusivamente nell'esercizio dell'impresa;

d) locazione finanziaria di beni mobili ed immobili di cui alle lettere b) e c), con obbligo di riscatto dei beni locati;

e) locazione di immobili destinati all'esercizio dell'attività della cooperativa, compresi quelli ad uso agricolo, nella misura massima del 50 per cento del relativo canone e per la durata massima di cinque anni dalla costituzione della cooperativa;

f) rilevamento di impresa di cui all’articolo 11 della legge;

g) spese per assistenza tecnica e personale altamente qualificato di cui agli articoli 9 e 10.

2. Gli investimenti devono risultare congrui rispetto alle dimensioni, alla situazione economica e alle prospettive di sviluppo della cooperativa, anche in riferimento al piano di sviluppo aziendale presentato.

3. Il conferimento di beni in natura è ammesso solamente dietro presentazione di perizia di stima.

4. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda.

5. Non possono in nessun caso beneficiare delle agevolazioni le cooperative con patrimonio netto negativo, salvo che presentino un piano di rientro approvato dall’autorità di revisione.

Art. 4/bis
Misure straordinarie

1. In esecuzione dell’articolo 7/bis della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, nonché in deroga parziale a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera e), è ammessa a contributo la locazione di immobili destinati all’esercizio dell’attività della cooperativa, compresi quelli ad uso agricolo, nella misura massima del 100 per cento del relativo canone per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, anche se le relative spese sono antecedenti alla data di presentazione della domanda.

2. Il contributo può essere concesso in deroga ai limiti minimi e massimi di spesa ammissibili stabiliti dall’articolo 6 nonché, in deroga a quanto disposto dall’articolo 7, nella misura del 50 per cento della spesa ammessa.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 1.650.000,00, si provvede nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’articolo 16, comma 8, della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1. In caso di mezzi finanziari insufficienti, le agevolazioni verranno ridotte o le domande di agevolazione verranno rigettate.

Art. 5
Iniziative e spese non ammissibili a contributo

1. Non sono agevolabili le seguenti spese per:

a) l'apporto di capitale da parte di soci sovventori o finanziatori per un importo complessivo superiore a 50.000,00 euro;

b) il conferimento a capitale della giacenza di magazzino;

c) l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone, salvo l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone effettuato da imprese di trasporto persone e salvo l’acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità;

d) l’acquisto di oggetti di valore, anche antichi, tappeti, opere d’arte, fiori, piante, oggetti ornamentali ed opere di abbellimento in genere, arredamenti di lusso, materiale pubblicitario, scorte di magazzino salvo rilevamento di impresa;

e) l’acquisto di beni usati, ad eccezione di quelli effettuati presso rivenditori specializzati o documentati con una perizia di stima;

f) l’acquisto di materiale di consumo;

g) l’acquisto di beni di valore unitario inferiore ad euro 100,00, salvo il caso di materiale pedagogico per le microstrutture per la prima infanzia;

h) investimenti realizzati o quote di capitale versate prima della presentazione della domanda di contributo, effettuate anche a titolo di acconto, ad eccezione della capitalizzazione effettuata nel primo esercizio finanziario dalla costituzione;

i) l’avviamento;

j) iniziative pubblicitarie, compreso il materiale informativo e di comunicazione, salvo la realizzazione di siti internet aziendali.

2. Non sono ammissibili a contributo gli importi dell’imposta sul valore aggiunto, se non costituiscono un costo per la cooperativa, le spese per l’imposta di registro, altre imposte e tasse.

3. Non sono ammessi a contributo gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra una cooperativa e i suoi amministratori ovvero i suoi soci, i loro coniugi, conviventi di fatto, parenti o affini entro il terzo grado oppure fra una cooperativa e società associate o collegate o fra società distinte se vi fanno parte gli stessi soci o amministratori.

4. Nei casi di cui al comma 3 può essere ammessa a contributo soltanto la parte di beni e servizi che corrisponde alla quota societaria dei soci estranei, ovvero delle persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità o convivenza ai soci della società cedente.

5. Le stesse condizioni valgono anche in caso di locazione e acquisto di beni mediante contratto di locazione finanziaria di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d).

Art. 6
Limiti minimi e massimi di spesa ammissibili

1. L'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), può essere concessa per un importo minimo di spesa ammissibile di euro 2.500,00 e non può essere comunque superiore al quintuplo dell'ammontare del patrimonio netto della cooperativa, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, eventualmente integrato da aumenti di capitale versati prima della presentazione della domanda. Se la cooperativa ha approvato non più di tre bilanci dalla sua costituzione, il calcolo del limite massimo può essere riferito al capitale sociale versato al momento della presentazione della domanda, qualora il valore risulti superiore.

2. Il capitale sociale agevolato dovrà essere integralmente versato, non potrà in nessun caso essere distribuito tra i soci e potrà essere utilizzato per la copertura di eventuali perdite correnti o pregresse, una volta esaurite eventuali riserve o utili, in ragione di non più di un quinto della capitalizzazione agevolata per ogni anno dalla data di concessione del contributo.

3. Per le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a f), l'importo minimo della spesa ammissibile per ogni domanda è fissato in euro 5.000,00; l'importo massimo della spesa ammissibile in un anno è fissato nel decuplo dell'ammontare del patrimonio netto della cooperativa, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, eventualmente integrato da aumenti di capitale versati prima della presentazione della domanda. Se la cooperativa è stata costituita da non più di cinque anni, il limite massimo dell'agevolazione può essere riferito all'ammontare del capitale sociale versato al momento della chiusura dell'ultimo bilancio approvato o al momento della presentazione della domanda, qualora il valore risulti superiore.

4. Nell'arco di tre anni le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a f), non possono superare il decuplo dell'ammontare del patrimonio netto della cooperativa oppure, per cooperative costituite da non più di cinque anni, l'ammontare del capitale sociale versato al momento della sua costituzione o della chiusura dell'ultimo bilancio approvato, qualora il valore risulti superiore; si tiene conto di eventuali aumenti di mezzi propri o di capitale.

5. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, al fine del calcolo del limite massimo della spesa ammissibile in un anno ovvero dell’agevolazione ammissibile nel triennio di cui ai commi 3 e 4, il valore del patrimonio netto è riferito all’esercizio finanziario concluso prima dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, qualora più favorevole.

Art. 7
Percentuali di contribuzione

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono erogate in forma di contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammessa.

1/bis. Limitatamente agli anni 2021 e 2022 la percentuale di cui al comma 1 è aumentata al 40 per cento.

2. Possono essere concesse maggiorazioni del contributo nella misura del 5 per cento in presenza dei seguenti requisiti:

a) numero dei lavoratori e delle lavoratrici interessati pari o superiore a 10;

b) numero delle persone occupate in situazione di svantaggio sociale superiore a quello minimo di legge;

c) sistematico e qualificato sistema di accompagnamento socio-pedagogico delle persone svantaggiate inserite;

d) risorse finanziarie proprie pari ad almeno il 30 per cento della spesa di investimento oggetto di contributo, nel caso di investimenti maggiori ad euro 50.000,00;

e) progetti di particolare valenza sociale o altamente innovativi;

f) competenza specialistica del management della cooperativa;

g) in caso di consorzi di cooperative.

3. Per le agevolazioni a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la percentuale di contribuzione massima è del 65 per cento.

4. Per l’agevolazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la percentuale di contribuzione massima è del 50 per cento.

5. Per le agevolazioni a favore dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e), la percentuale di contribuzione massima è del 50 per cento.

6. In assenza di competenze gestionali adeguate all’interno della cooperativa, la percentuale di contribuzione non può superare il 40 per cento, ovvero il 50 per cento nel caso di cooperative sociali. Tali competenze si ritengono adeguate in presenza, anche part time, di una persona in possesso di diploma di scuola media superiore in materia contabile-amministrativa e che abbia seguito una formazione manageriale-amministrativa di almeno 56 ore nell’arco dei tre anni precedenti la presentazione della domanda di contributo oppure una persona in possesso di diploma universitario in economia e commercio o equipollente.

7. I contributi sono concessi come aiuti “de minimis”, in conformità ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 (per gli investimenti in ambito agricolo) della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 e L 352/9 del 24 dicembre 2013.

8. Le agevolazioni previste dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni considerate aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, disposte da normative statali, regionali, provinciali o comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici a valere sugli stessi costi.

Art. 8
Documentazione da allegare alla domanda

1. Le domande di agevolazione, redatte sull'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione, devono essere firmate dal/dalla legale rappresentante della cooperativa e presentate allo stesso Ufficio corredate da:

a) un piano di sviluppo aziendale con orizzonte temporale di almeno tre anni, che specifichi gli obiettivi perseguiti, gli spazi di mercato che si intendono coprire, il piano finanziario e il piano degli interventi;

b) un prospetto dell'attuale situazione aziendale e finanziaria della cooperativa;

c) preventivi di spesa e/o contratti preliminari;

d) un cronoprogramma degli investimenti per spese per investimenti, la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, di durata non superiore a tre anni;

e) in caso di aumenti di capitale, copia della deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa da cui risulti l'aumento del capitale;

f) dichiarazione inerente alla posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA);

g) dichiarazione inerente all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

h) valutazione positiva del business plan e delle competenze gestionali richieste per la sua implementazione da parte dell’autorità di revisione, nel caso di importo di spesa per investimenti pari o superiori a euro 40.000; le competenze gestionali possono essere acquisite anche con le modalità di cui all’articolo 10;

i) curriculum vitae dei dirigenti della cooperativa, con indicazione di tutti i corsi di formazione e aggiornamento frequentati.

2. L'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della cooperazione può richiedere ulteriori informazioni necessarie all'istruttoria delle domande di agevolazione.

3. Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

4. Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati dall'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della cooperazione sono archiviate d'ufficio.

Art. 9
Assistenza tecnica

1. Gli interventi previsti dall'articolo 9 della legge possono riguardare:

a) la costituzione di una cooperativa ed il suo accompagnamento, oppure

b) ristrutturazioni aziendali di significativa rilevanza, nel caso di cooperative che al momento della presentazione della domanda di agevolazione risultino costituite da più di tre anni.

2. Sono agevolabili le seguenti spese:

a) studi di fattibilità;

b) spese di tutoraggio per un periodo massimo di un anno, prorogabile di un ulteriore anno in caso di comprovata complessità.

3. Le domande di agevolazione devono indicare l'attività di assistenza da prestare e riportare l'indicazione della persona fisica o giuridica che eroga l'intervento di assistenza tecnica e i relativi costi.

4. L'entità dell'intervento deve essere proporzionata alle effettive necessità della cooperativa.

5. Il costo orario ammissibile non può superare l’importo di euro 85,00, IVA esclusa. Nel caso l'attività di assistenza tecnica venga prestata da un’associazione di rappresentanza, il costo orario ammissibile è ridotto ad euro 45,00, IVA esclusa.

6. L'ammontare massimo dell'agevolazione è pari all’80 per cento del costo ammissibile e non può superare l’importo di euro 25.000, IVA esclusa.

7. Non sono ammissibili a contributo i costi relativi ai compensi del/della presidente e del direttore/della direttrice della cooperativa nonché dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo e dei soci.

Art. 10
Personale altamente qualificato

1. Sono agevolabili assunzioni di personale a tempo determinato o attraverso contratti a progetto o di distacco parziale o totale, purché di durata non inferiore a 6 mesi e fatti salvi i requisiti di cui ai commi 2 e 3.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso di diploma universitario in materia economica o giuridica e avere almeno tre anni di esperienza professionale con mansioni tecnico-amministrative o contabili, oppure avere almeno dieci anni di esperienza professionale con mansioni tecnico-amministrative o contabili.

3. Nel caso di personale neolaureato (che ha conseguito il diploma di laurea da non più di due anni) si può derogare dall'esperienza professionale.

4. Il personale assunto dovrà inoltre essere impiegato esclusivamente in progetti di avvio o potenziamento e/o riorganizzazione aziendale.

5. È ammissibile a contributo la retribuzione lorda (inclusi oneri sociali e contributivi a carico della cooperativa) di una persona di nuova assunzione, per un importo massimo annuale di euro 70.000 e per un periodo massimo di 24 mesi. Nel caso di prestazione part time tale importo verrà proporzionalmente ridotto.

6. Non sono ammissibili a contributo i costi relativi ai compensi del/della presidente e del direttore/della direttrice della cooperativa nonché dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo e dei soci. Non è ammissibile a contributo la retribuzione di coniugi, conviventi di fatto, parenti o affini entro il terzo grado dei soci, nonché del/della presidente e del direttore/della direttrice della cooperativa.

7. Non sono ammissibili a contributo i costi relativi al personale eventualmente distaccato dall’associazione di rappresentanza a cui la cooperativa aderisce oppure di altra persona che rivesta una carica elettiva o altro incarico stabile presso la stessa associazione di rappresentanza.

8. ln caso di consorzi è esclusa la concessione di contributi alle cooperative consorziate o al consorzio, qualora lo stesso o una delle consorziate abbia già usufruito di analoga agevolazione nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di contributo.

9. Il contributo massimo è pari al 50 per cento della spesa ammessa.

Art. 11
Liquidazione delle agevolazioni

1. La liquidazione dei contributi avviene in un'unica soluzione o in più rate dietro presentazione dei documenti originali di spesa, regolarmente quietanziati e corredati da estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento. Le fatture devono essere intestate alla cooperativa agevolata.

2. Nel caso di capitalizzazione iniziale o di aumento di capitale il contributo viene erogato ad avvenuto versamento del capitale e dopo la presentazione della documentazione dell'avvenuto versamento; in caso di aumento di capitale, il versamento deve essere effettuato dopo la presentazione della domanda.

3. La documentazione di spesa deve essere presentata entro settembre dell’anno successivo a quello di concessione del contributo o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso inutilmente tale termine, il contributo viene revocato. Per gravi e motivate ragioni l’ufficio competente può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ridotto e ricalcolato d'ufficio, secondo la percentuale già concessa, in base all'importo della spesa effettivamente sostenuta.

5. Eventuali variazioni del programma delle iniziative ammesse a contributo devono essere immediatamente e preventivamente comunicate all'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.

6. Nel caso di iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), il contributo è liquidato in rate annuali. Nel caso di leasing dovrà essere esercitata la facoltà di riscatto, pena la revoca del contributo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

7. Per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), può essere concesso un anticipo nella misura del 50 per cento dell'agevolazione concessa, da liquidarsi, nel caso di lavori edili, su presentazione del contratto d'opera o d'appalto, e nei restanti casi su presentazione del contratto di compravendita, dell'ordinazione o di documentazione equivalente e, in ogni caso, su presentazione di fideiussione bancaria per l'importo da anticipare.

8. Per le iniziative ammesse ad agevolazione, l'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione può provvedere all'accertamento della loro realizzazione anche mediante sopralluogo.

Art. 12
Controlli

1. L'ufficio provinciale competente effettua controlli ispettivi a campione, almeno nella misura del 6 per cento, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, prendendo visione della documentazione contabile in originale e verificando la corrispondenza e la regolarità delle spese effettivamente sostenute rispetto alla dichiarazione sostitutiva.

2. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell'ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.

Art. 13
Revoca dei contributi

1. La violazione accertata dalle strutture competenti delle disposizioni in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché delle norme in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro comporta la revoca dell'intera agevolazione.

2. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge, nonché il mancato rispetto, per tutta la durata del vincolo, dei requisiti di legge previsti per la tipologia di cooperativa in ragione della quale le agevolazioni sono state concesse, comporta la revoca dell'agevolazione.

3. La restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nell’articolo 5 della legge. Sull'importo dovuto vengono applicati gli interessi legali maturati. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento fissato, viene disposta la riscossione coattiva dell'agevolazione.

Art. 14
Entrata in vigore

1. I presenti criteri entrano in vigore il primo giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

2. I presenti criteri trovano applicazione per le domande di agevolazione presentate a partire dal giorno della loro entrata in vigore e alle domande giacenti e inevase.

 

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