1. Non sono agevolabili le seguenti spese per:
a) l'apporto di capitale da parte di soci sovventori o finanziatori per un importo complessivo superiore a 50.000,00 euro;
b) il conferimento a capitale della giacenza di magazzino;
c) l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone, salvo l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone effettuato da imprese di trasporto persone e salvo l’acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità;
d) l’acquisto di oggetti di valore, anche antichi, tappeti, opere d’arte, fiori, piante, oggetti ornamentali ed opere di abbellimento in genere, arredamenti di lusso, materiale pubblicitario, scorte di magazzino salvo rilevamento di impresa;
e) l’acquisto di beni usati, ad eccezione di quelli effettuati presso rivenditori specializzati o documentati con una perizia di stima;
f) l’acquisto di materiale di consumo;
g) l’acquisto di beni di valore unitario inferiore ad euro 100,00, salvo il caso di materiale pedagogico per le microstrutture per la prima infanzia;
h) investimenti realizzati o quote di capitale versate prima della presentazione della domanda di contributo, effettuate anche a titolo di acconto, ad eccezione della capitalizzazione effettuata nel primo esercizio finanziario dalla costituzione;
i) l’avviamento;
j) iniziative pubblicitarie, compreso il materiale informativo e di comunicazione, salvo la realizzazione di siti internet aziendali.
2. Non sono ammissibili a contributo gli importi dell’imposta sul valore aggiunto, se non costituiscono un costo per la cooperativa, le spese per l’imposta di registro, altre imposte e tasse.
3. Non sono ammessi a contributo gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra una cooperativa e i suoi amministratori ovvero i suoi soci, i loro coniugi, conviventi di fatto, parenti o affini entro il terzo grado oppure fra una cooperativa e società associate o collegate o fra società distinte se vi fanno parte gli stessi soci o amministratori.
4. Nei casi di cui al comma 3 può essere ammessa a contributo soltanto la parte di beni e servizi che corrisponde alla quota societaria dei soci estranei, ovvero delle persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità o convivenza ai soci della società cedente.
5. Le stesse condizioni valgono anche in caso di locazione e acquisto di beni mediante contratto di locazione finanziaria di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d).