(1) Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. La presenza delle opere di bonifica incluse nell’elenco di cui al comma 1 sulle singole particelle viene annotata nel libro fondiario. Nel testo dell’annotazione viene indicato che le opere di bonifica site sugli immobili interessati sono tutelate dalle vigenti norme in materia di polizia amministrativa. L’elenco definitivo delle opere di cui al comma 1 viene periodicamente aggiornato con la medesima procedura. La cancellazione delle opere dall’elenco di cui al comma 1 comporta la cancellazione della relativa annotazione tavolare.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per le spese di gestione nonché ai consorzi di bonifica di secondo grado per l’attività di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati.”
(3) Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, quantificati in 570.000,00 euro per il 2016, 570.000,00 euro per il 2017 e 570.000,00 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (Missione 20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di previsione per gli anni finanziari 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge di stabilità annuale.