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j) Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 141)
Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione

1)
Pubblicata nel supplemento n. 8 del B.U. 21 giugno 2016, n. 15.

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”   delibera sentenza

(1) L’articolo 4 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

“Art. 4 (Piano triennale dell’offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, il piano triennale dell’offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale nonché dell’orientamento didattico ed educativo della scuola e comprende la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.

2. Il piano triennale è coerente con gli obiettivi formativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità del personale della scuola.

3. Le esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale costituiscono uno dei criteri per l’assegnazione delle risorse di personale di cui all’articolo 15.

4. Il piano triennale contiene altresì gli obiettivi e le modalità delle attività formative offerte dall’istituzione scolastica e rivolte a tutto il personale della scuola autonoma.

5. Il piano triennale tiene conto delle misure dei piani di miglioramento e dello sviluppo continuo dell’offerta formativa risultanti dagli esiti della valutazione interna ed esterna.

6. La dirigente scolastica o il dirigente scolastico, con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, definisce le linee di indirizzo per la predisposizione del piano triennale. Su tale base, il collegio dei docenti elabora il piano triennale, che viene approvato dal consiglio di istituto entro il mese di novembre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. Il piano entra in vigore l’anno scolastico successivo e può essere rivisto annualmente entro il mese di novembre.

7. Il piano triennale è pubblicato e costantemente aggiornato sul sito internet della scuola. I piani triennali delle istituzioni scolastiche autonome sono inoltre pubblicati sul sito internet della rispettiva Intendenza scolastica. Per agevolare la comparazione dei piani triennali da parte di alunne, alunni e famiglie, l’Intendenza scolastica competente fornisce alle scuole indicazioni sull’articolazione degli stessi.”

(2) Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 13/bis (Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche)

1. La valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche si orienta agli obiettivi e all’attuazione del piano triennale dell’offerta formativa nonché al profilo professionale dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche. Essa comprende la valutazione del servizio in anno di prova, la valutazione del servizio annuale e la valutazione del servizio globale, che viene effettuata un’unica volta nell’arco dell’incarico dirigenziale.

2. Nell’individuazione degli indicatori per la valutazione sono da considerare i seguenti ambiti:

  1. competenze gestionali ed organizzative;
  2. competenze nell’ambito della gestione e dello sviluppo del personale;
  3. contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli alunni e delle alunne;
  4. promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica e dei rapporti con il contesto sociale e territoriale;
  5. processi e misure di miglioramento conseguenti alla valutazione interna ed esterna.

3. L’intendente scolastica o l’intendente scolastico competente provvede alla valutazione del servizio sulla base di una proposta di valutazione elaborata da un’ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico ovvero da un team di valutazione. A tal fine trovano applicazione le seguenti disposizioni:

  1. la valutazione del servizio in anno di prova si riferisce al primo anno di lavoro e riguarda tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o ispettori scolastici; per le scuole delle località ladine il team di valutazione è composto da un’ispettrice scolastica o un ispettore scolastico e da una o un dirigente dell’Intendenza scolastica ladina;
  2. la valutazione del servizio annuale è una valutazione in itinere; la proposta di valutazione viene elaborata da un’ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico;
  3. la valutazione del servizio globale viene effettuata una volta nell’arco dell’incarico dirigenziale e concerne tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o da due ispettori scolastici.  

4. Su richiesta della dirigente scolastica o del dirigente scolastico l’intendente scolastica o l’intendente scolastico competente può approvare anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale.

5. Le singole Intendenze scolastiche definiscono, con riferimento alle loro diverse realtà, gli indicatori e i dettagli operativi per la valutazione del servizio.

6. Con contratto collettivo provinciale vengono definiti l’ammontare del fondo per l’assegnazione della retribuzione di risultato e i criteri di assegnazione.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Nell'ambito degli organici delle istituzioni scolastiche può essere impiegato, oltre al personale con specifica abilitazione all’insegnamento, anche personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento per altri gradi di scuola, purché lo stesso disponga di idonee competenze disciplinari e didattiche per l’insegnamento da impartire. Tale servizio viene riconosciuto ai fini della carriera. Il personale docente a tempo indeterminato mantiene il proprio inquadramento stipendiale. La Giunta provinciale definisce le linee guida per il riconoscimento delle competenze e per l’istituzione di cattedre verticali. Nell’assegnazione del personale docente alle classi della scuola primaria, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico, al fine di garantire un approccio formativo globale, mantiene limitato il numero di docenti nel consiglio di classe.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 8 maggio 2018, n. 122 - Istruzione – autonomia delle scuole – valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche – parziale non fondatezza

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, recante “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è inserito il seguente comma:

“1/bis Al fine di valorizzare le eccellenze, di migliorare le prestazioni scolastiche e di prevenire la dispersione scolastica, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica, in accordo con il consiglio di classe, può individuare idonei percorsi formativi, iniziative ed azioni di orientamento, che possono aver luogo sia trasversalmente ai gradi di scuola che a livello extrascolastico.”

(2) Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/bis (Percorsi di alternanza scuola-lavoro)

1. Al fine di favorire l’orientamento delle alunne e degli alunni e di facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro, le istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle indicazioni provinciali, nel piano triennale dell’offerta formativa azioni adeguate per consentire molteplici modalità di incontro tra scuola e mondo del lavoro. I percorsi nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro possono essere effettuati sia durante che al di fuori dell’orario scolastico. I percorsi formativi scuola-lavoro possono essere realizzati anche fuori provincia o all’estero.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, al fine di promuovere l’alternanza scuola-lavoro, gestisce un portale internet senza oneri per le imprese e per le alunne e gli alunni.”

Art. 3  (Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)   delibera sentenza

(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nell’ambito della valutazione interna, ai rappresentanti dei genitori e, dove previsto, alle alunne e agli alunni, sono richiesti pareri e proposte in merito alla verifica della qualità.”

(2) Dopo l’articolo 1/quinquies della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 1/sexies, 1/septies e 1/octies:

“Art. 1/sexies (Curriculum dell’alunno e dell’alunna)

1. Per ogni alunno e per ogni alunna viene predisposto un curriculum personale digitale, che contiene tutti i dati fondamentali relativi al percorso formativo e alle competenze acquisite.

2. Di tale curriculum si tiene conto, secondo le disposizioni vigenti, nello svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione.

3. La Giunta provinciale definisce contenuti, criteri e modalità per la realizzazione di una struttura unitaria del curriculum dell’alunna e dell’alunno, garantendo standard minimi di comparabilità dei dati messi a disposizione, in conformità con il modello nazionale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. Definisce altresì le modalità di pubblicazione del curriculum.

Art. 1/septies (Valutazione delle competenze)

1. Le istituzioni scolastiche possono sviluppare, fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, una propria modalità di valutazione delle competenze. La Giunta provinciale definisce i rispettivi criteri e modalità.

2. Inoltre, sulla base di un’impostazione didattica che comprende anche una modalità di valutazione di cui al comma 1, possono essere formate classi o gruppi che differiscono dall’anno di corso e che possono essere composte da alunne e alunni di età diversa.

3. Sulla base della modalità di valutazione di cui al comma 1, l’istituzione scolastica può scegliere di sostituire la valutazione in cifre e di decidere l’ammissione o non ammissione alla classe successiva delle alunne e degli alunni esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali.

4. Nel caso di trasferimento ad altra scuola, il consiglio di classe della scuola di provenienza indica l’anno di corso in cui inserire l’alunna o l’alunno. Sono comunque da osservare le disposizioni per l’esame conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione.

Art. 1/octies (Finanziamento di attività formative)

1. I dipartimenti Istruzione e Formazione possono, anche in aggiunta alle attività delle istituzioni scolastiche, mettere in atto attività formative e manifestazioni per la promozione delle alunne e degli alunni, ivi inclusi quelli delle scuole serali, nonché dei rappresentanti negli organi collegiali scolastici e possono effettuare le relative spese. Si tratta in particolare di attività negli ambiti promozione delle eccellenze, attività sportive scolastiche, scuola serale, concorsi per alunni e alunne, educazione stradale, educazione alla salute, educazione civica e politica e mirate promozioni per l’attività didattica. Il finanziamento di tali attività può altresì includere spese per vitto e alloggio, spese di viaggio, spese per la premiazione di alunne e di alunni nonché spese per le relative cerimonie.

2. I dipartimenti Istruzione e Formazione possono sostenere spese nell’ambito della professionalizzazione del personale delle scuole dell’infanzia e delle scuole, dello sviluppo scolastico e didattico, ivi inclusi materiali didattici e strumenti, nell’ambito della ricerca e consulenza pedagogico-didattica nonché nell’ambito dello scambio con istituzioni nazionali ed estere operanti nel settore formativo.

3. I dipartimenti Istruzione e Formazione possono sostenere spese connesse con la conclusione di corsi formativi realizzati dai dipartimenti Istruzione e Formazione.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 8 maggio 2018, n. 122 - Istruzione – autonomia delle scuole – valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche – parziale non fondatezza

Art. 4  (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)   delibera sentenza

(1) Dopo la lettera b) del comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inserite le seguenti lettere c) e d):

“c) limitatamente alle scuole in lingua italiana, con eccezione delle graduatorie per l’insegnamento della seconda lingua, le nuove graduatorie di cui alla lettera b) vengono compilate a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, alle quali possono accedere:

1) i docenti già inseriti nelle graduatorie provinciali in vigore per l’anno scolastico 2015/2016;

2) i docenti abilitati all’insegnamento vincitori o idonei a seguito di un concorso per titoli ed esami bandito dal Sovrintendente scolastico o dalla Sovrintendente scolastica di Bolzano;

3) i seguenti docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali:

3.1 docenti abilitati inseriti in seconda fascia;

3.2 docenti abilitati a seguito di frequenza dei percorsi speciali abilitanti di cui all’articolo 15, comma 1/ter, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modifiche, inseriti in terza fascia;

3.3 docenti di religione abilitati in possesso di idoneità rilasciata in via permanente dall'ordinario diocesano;

d) a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, nelle graduatorie di cui alla lettera b) sono inseriti i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano al 1° settembre 2016, che abbiano maturato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente.”

(2) Dopo il comma 2/quater dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/quinquies. Le graduatorie non esaurite del concorso per esami e titoli per il reclutamento di personale docente nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano, bandito con decreto della Sovrintendente scolastica 11 ottobre 2012, n. 641, restano valide fino all’anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo.”

(3) I commi 5 e 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“5. Ogni Intendenza scolastica può istituire apposite graduatorie al fine di coprire posti che richiedono l’impiego di personale specificamente qualificato in relazione a particolari metodologie didattiche o a particolari tipologie di offerta formativa. L’inserimento in queste graduatorie avviene a domanda del personale docente interessato e previo superamento di una procedura selettiva effettuata dalla competente Intendenza scolastica o da singole istituzioni scolastiche. A tal fine valgono i seguenti presupposti:

  1. la particolare metodologia didattica o la particolare tipologia di offerta formativa deve essere prevista nel piano triennale dell’offerta formativa;
  2. i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d’istituto.

6. La Giunta provinciale definisce le particolari metodologie didattiche e stabilisce le modalità della procedura selettiva nonché disposizioni organizzative per la copertura di tali posti.”

(4) Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 6/bis e 6/ter:

“6/bis Qualora non dovesse essere possibile occupare tutti i posti di cui al comma 5 con la predetta procedura di selezione, le istituzioni scolastiche possono bandire la procedura selettiva anche per persone esterne alla categoria professionale del personale docente. In tali casi l’incarico alla medesima persona non può superare la durata complessiva di 36 mesi e non è rinnovabile.

6/ter In alternativa all’assegnazione dei posti di cui al comma 6/bis i posti rimanenti possono essere assegnati mediante contratti con cooperative sociali o strutture simili. In questi casi i rispettivi importi vengono assegnati tramite il finanziamento scolastico al bilancio dell’istituzione scolastica per il finanziamento degli incarichi.”

(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 12/quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2. Il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia pubbliche con valido titolo di studio da persone in possesso dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è da considerare ai fini delle graduatorie e della progressione di carriera. L’attuazione di tale disposizione avviene, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o con contratto collettivo.”

(6) Dopo l’articolo 12/sexies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 12/septies, 12/octies e 12/novies:

“Art. 12/septies (Periodo di formazione e di prova)

1. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica valuta il servizio prestato dal personale docente nel periodo di formazione e di prova. Motivando la propria decisione, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può discostarsi dal parere del comitato per la valutazione. In caso di valutazione negativa, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

2. In caso di gravi lacune di carattere metodologico-didattico e relazionale, segnalate dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico, la ripetizione del periodo di formazione e prova può essere preclusa con provvedimento motivato dell’intendente scolastica o dell’intendente scolastico competente, sentito il consiglio del personale docente.

3. Le disposizioni relative al superamento del periodo di formazione e di prova nonché all’obbligo di formazione e alle ulteriori modalità per lo svolgimento del periodo di formazione sono stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 12/octies (Formazione in servizio del personale docente)

1. Nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente, la formazione dei docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato è obbligatoria, permanente e strutturale. Il piano individuale di formazione del personale docente viene concordato con la dirigente scolastica o con il dirigente scolastico.

2. La formazione in servizio deve fare riferimento al profilo di competenze del o della docente e riguarda, oltre alla professionalizzazione del personale docente, le esigenze delle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con le priorità definite dalla rispettiva Intendenza scolastica.

Art. 12/novies (Formazione del personale docente)

1. La Giunta provinciale istituisce, in cooperazione con le Università e gli Istituti pedagogici di istruzione superiore che hanno sede nel territorio corrispondente all’insieme dei territori dei membri che costituiscono il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino”, appositi percorsi formativi diretti al conferimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente, qualora il fabbisogno di personale docente qualificato non possa essere soddisfatto mediante l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale corrispondenti a quelli previsti dalla normativa nazionale. L’efficacia dell’abilitazione conseguita a conclusione di questi percorsi formativi è limitata alle scuole funzionanti nella Provincia autonoma di Bolzano e riguarda esclusivamente le classi di concorso delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o che vengono impartite in lingua tedesca nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 8 maggio 2018, n. 122 - Istruzione – autonomia delle scuole – valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche – parziale non fondatezza

Art. 5  (Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6, recante “Modifiche alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, concernente “Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media della provincia di Bolzano» ed altre disposizioni in materia di ordinamento scolastico”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6, è inserito il seguente comma:

“2/bis I docenti di seconda lingua, qualora non abbiano conseguito l’abilitazione nella lingua da insegnare oppure non abbiano conseguito l’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado in una scuola, la cui lingua di insegnamento corrisponde alla lingua da insegnare, devono superare un apposito esame sulla conoscenza della lingua da insegnare.” 

Art. 6  (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I bandi dei concorsi per il personale docente non di seconda lingua possono prevedere una prova facoltativa di conoscenza della seconda lingua.”

Art. 7  (Norme finali e transitorie)

(1) Ogniqualvolta nelle leggi provinciali 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, e 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, ricorre il termine: “piano dell’offerta formativa”, lo stesso è sostituito dal termine: “piano triennale dell’offerta formativa”. Nella sostituzione del termine nella versione tedesca si devono rispettare, ove necessario, le concordanze grammaticali.

(2) In prima applicazione della presente legge il piano triennale dell’offerta formativa è approvato entro febbraio 2017.

(3) Le disposizioni del contratto collettivo provinciale relative al premio di produttività del personale docente devono tenere conto del fatto, che per l’assegnazione di tale premio non è previsto alcun importo di base o importo massimo e che questo può essere assegnato anche a un numero limitato di docenti.

(4) Fino a quando l’ammontare del fondo di cui all’articolo 13/bis, comma 6, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, non viene determinato con contratto collettivo provinciale, esso corrisponde all’importo stabilito dal vigente contratto collettivo provinciale.

(5) Nella provincia di Bolzano il personale docente mantiene la propria sede di titolarità presso un’istituzione scolastica. L’acquisizione, la perdita e il trasferimento della sede di titolarità sono regolati, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o con contratto collettivo provinciale.

Art. 8  (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 17 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20;
  2. il penultimo periodo della lettera b) del comma 1/bis e il comma 1/ter dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;
  3. il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11;
  4. l’articolo 20/ter della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 9  (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 10  (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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