(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nell’ambito della valutazione interna, ai rappresentanti dei genitori e, dove previsto, alle alunne e agli alunni, sono richiesti pareri e proposte in merito alla verifica della qualità.”
(2) Dopo l’articolo 1/quinquies della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 1/sexies, 1/septies e 1/octies:
“Art. 1/sexies (Curriculum dell’alunno e dell’alunna)
1. Per ogni alunno e per ogni alunna viene predisposto un curriculum personale digitale, che contiene tutti i dati fondamentali relativi al percorso formativo e alle competenze acquisite.
2. Di tale curriculum si tiene conto, secondo le disposizioni vigenti, nello svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione.
3. La Giunta provinciale definisce contenuti, criteri e modalità per la realizzazione di una struttura unitaria del curriculum dell’alunna e dell’alunno, garantendo standard minimi di comparabilità dei dati messi a disposizione, in conformità con il modello nazionale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. Definisce altresì le modalità di pubblicazione del curriculum.
Art. 1/septies (Valutazione delle competenze)
1. Le istituzioni scolastiche possono sviluppare, fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, una propria modalità di valutazione delle competenze. La Giunta provinciale definisce i rispettivi criteri e modalità.
2. Inoltre, sulla base di un’impostazione didattica che comprende anche una modalità di valutazione di cui al comma 1, possono essere formate classi o gruppi che differiscono dall’anno di corso e che possono essere composte da alunne e alunni di età diversa.
3. Sulla base della modalità di valutazione di cui al comma 1, l’istituzione scolastica può scegliere di sostituire la valutazione in cifre e di decidere l’ammissione o non ammissione alla classe successiva delle alunne e degli alunni esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali.
4. Nel caso di trasferimento ad altra scuola, il consiglio di classe della scuola di provenienza indica l’anno di corso in cui inserire l’alunna o l’alunno. Sono comunque da osservare le disposizioni per l’esame conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione.
Art. 1/octies (Finanziamento di attività formative)
1. I dipartimenti Istruzione e Formazione possono, anche in aggiunta alle attività delle istituzioni scolastiche, mettere in atto attività formative e manifestazioni per la promozione delle alunne e degli alunni, ivi inclusi quelli delle scuole serali, nonché dei rappresentanti negli organi collegiali scolastici e possono effettuare le relative spese. Si tratta in particolare di attività negli ambiti promozione delle eccellenze, attività sportive scolastiche, scuola serale, concorsi per alunni e alunne, educazione stradale, educazione alla salute, educazione civica e politica e mirate promozioni per l’attività didattica. Il finanziamento di tali attività può altresì includere spese per vitto e alloggio, spese di viaggio, spese per la premiazione di alunne e di alunni nonché spese per le relative cerimonie.
2. I dipartimenti Istruzione e Formazione possono sostenere spese nell’ambito della professionalizzazione del personale delle scuole dell’infanzia e delle scuole, dello sviluppo scolastico e didattico, ivi inclusi materiali didattici e strumenti, nell’ambito della ricerca e consulenza pedagogico-didattica nonché nell’ambito dello scambio con istituzioni nazionali ed estere operanti nel settore formativo.
3. I dipartimenti Istruzione e Formazione possono sostenere spese connesse con la conclusione di corsi formativi realizzati dai dipartimenti Istruzione e Formazione.”