1. Per verificare la regolare attuazione dei progetti ammessi ad agevolazione, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento dei progetti agevolati; a questi si aggiungono i casi che l’ufficio ritiene opportuno controllare.
2. L’individuazione dei casi avviene mediante sorteggio da una lista delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.
3. Il controllo è finalizzato ad accertare se i beneficiari hanno presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero hanno omesso di fornire informazioni dovute. Esso è teso inoltre a verificare che gli investimenti e le iniziative agevolate siano finalizzati agli scopi per i quali l’agevolazione è stata concessa.
4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.
5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.