1. Il contributo viene concesso per l’adattamento del posto di lavoro e l’acquisto delle attrezzature necessarie per il lavoro riferiti a lavoratori e lavoratrici che
a) presentino la certificazione rilasciata dall’apposita commissione di cui all’articolo 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, attestante il riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 46 per cento, oppure
b) presentino la certificazione d’invalidità rilasciata dall’INAIL, attestante una percentuale di invalidità non inferiore al 34 per cento.
2. Il contributo viene concesso solo per i maggiori costi sostenuti, ma non per i generali costi d’acquisto.
3. Il contributo viene concesso solo se i dipendenti sono assunti a tempo indeterminato.
4. Nessun contributo viene corrisposto per quegli adeguamenti per i quali siano già previste altre agevolazioni.