(1) Il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è così sostituito:
“5. In tutti gli organi di cui ai commi 1 e 2 devono essere rappresentati entrambi i generi, con le eccezioni di cui al comma 2. Il membro effettivo e il membro supplente devono essere dello stesso genere con arrotondamento all’unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta.”
(2) Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è soppressa la parola “complessivamente”.