(1) La Giunta provinciale adotta, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia, apposite direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese sentito il Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro.
(2) Le direttive sono formulate osservando i seguenti criteri:
(3) 2)