(1) Dopo l’articolo 25/ter della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 25/quater (Riferimenti)
1. Ogni riferimento agli “esperti della sicurezza” ovvero alla relativa formazione, come prevista dalla pertinente disciplina provinciale, contenuto in provvedimenti di legge o norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, a persone che possano dimostrare la frequenza di un corso con le seguenti caratteristiche: a) abbia riguardato almeno i concetti generali della sicurezza del lavoro, la pianificazione e l’organizzazione della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché i rischi e i pericoli specifici dei vari ambienti di lavoro e la relativa prevenzione;