(1) Il comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del comune. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità assunto previa attivazione di una convenzione di affidamento ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.”