(1) Dopo l’articolo 15, comma 1, lettera d) della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è inserita la seguente lettera:
“e) contributi ai titolari d’imprese per l’occupazione di collaboratori familiari con disabilità.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è inserito il seguente comma:
“2. Alle persone inserite presso enti pubblici ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera d), e articolo 16, comma 1, lettera a), è corrisposto da ciascun ente un contributo per le spese di vitto.”
(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 29 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, é inserito il seguente comma:
“6. L’inclusione delle persone sorde e sordocieche è riconosciuta anche tramite il sostegno, l’incentivazione e la diffusione della lingua dei segni e della lingua dei segni tattile.”