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t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità

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1)
Pubblicata nel supplemtento n. 3 del B.U.  31 maggio 2016, n. 22.

Art. 12 (Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991,  n. 13, e successive modifiche, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, la parola “triennio” è sostituita dalle parole “cinque anni”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è così sostituito:

“2. Contro le decisioni degli enti pubblici gestori dei servizi sociali è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, alla Sezione ricorsi di cui all’Art. 4 .”

(3) L’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/bis (Assistenza economica sociale)

1. Le prestazioni di assistenza economica sociale sono prestazioni erogate per limitati periodi di tempo, per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali di persone e famiglie che si trovano in situazioni di emergenza individuale o familiare, consentendone il definitivo superamento. Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'abitazione e al riscaldamento.

2. Sono altresì prestazioni di assistenza economica sociale quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita.

3. I criteri e le modalità di concessione di prestazioni di assistenza economica sociale sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle finalità e dei principi dell’articolo 1 e del presente articolo.”

(4) Al comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le parole “,sentita la consulta provinciale dell’assistenza sociale,”. Al comma 5 dello stesso articolo sono soppresse le parole “,sentito il parere della consulta provinciale per l’assistenza sociale,”.

(5) Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 11/bis, 11/ter e 11/quater:

“Articolo 11/bis (Servizi sociali per anziani)

1. Costituiscono servizi sociali per anziani le prestazioni economiche, i servizi residenziali e semiresidenziali, le prestazioni dell’assistenza domiciliare erogate presso il domicilio o presso i centri diurni, nonché altri servizi a sostegno delle persone anziane.

2. Salvo quanto diversamente disposto, tali servizi sono accessibili anche ad altre categorie di persone assistibili, qualora essi soddisfino bisogni analoghi.

Art. 11/ter (Servizi di assistenza aperta per anziani)

1. Costituiscono servizi di assistenza aperta per anziani:

  1. l'assistenza domiciliare presso il domicilio;)
  2. l'assistenza domiciliare presso il centro diurno e i servizi pasti a domicilio e mensa;
  3. i club per anziani e i servizi di consulenza;
  4. i soggiorni per anziani.

Articolo 11/quater (Servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per anziani)

1. Costituiscono servizi di assistenza semiresidenziale per anziani l’assistenza diurna in strutture e i centri di assistenza diurna.

2. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per anziani:

  1. l'accompagnamento e l'assistenza abitativa per anziani nonché le varie forme di comunità alloggio per anziani;
  2. le residenze per anziani.

3. L’organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati dalla Giunta provinciale.

4. Le residenze per anziani devono essere preventivamente riconosciute idonee al funzionamento in ordine alla funzionalità architettonica, degli arredi e delle attrezzature. Per ottenere l'idoneità al funzionamento deve essere presentata una domanda di attestazione, corredata da una planimetria dei locali e dal prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività. In tutti gli altri casi non disciplinati dalla legge, l’accreditamento comprende anche l'attestazione di idoneità al funzionamento.

5. Per l’esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture destinate all’assistenza agli anziani è costituita una commissione tecnica.

6. Le spese per l’assistenza, l’organizzazione del tempo libero e i servizi alberghieri nonché quelle relative alla direzione e al coordinamento del settore di assistenza e di cura sono coperti tramite la retta. Le spese per l’assistenza sanitaria di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e per l’assistenza farmaceutica sono escluse dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Tali spese, se non sono direttamente a carico dell’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, vengono rimborsate alle strutture sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce i profili professionali che possono svolgere la funzione di responsabile tecnico dell’assistenza.

7. L’assistenza medica è garantita da medici della residenza per anziani, o da uno o più medici di medicina generale del distretto in cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici dell'ospedale. Il servizio sanitario provinciale garantisce inoltre un’adeguata assistenza medica specialistica, consulenza dietetica e, ai fini dell’assistenza sanitaria di tutti gli ospiti delle residenze per anziani, mette a disposizione il materiale sanitario necessario, i presidi sanitari e i farmaci.

8. Per i centri di degenza gestiti dal servizio sanitario provinciale trovano applicazione le norme espressamente previste dalle rispettive disposizioni.”

(6) Dopo il comma 7 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni in sede di autorizzazione o accreditamento entro i termini stabiliti sono previste, a carico degli enti gestori inadempienti, sanzioni per un importo annuo compreso tra 20.000,00 euro e 80.000,00 euro. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di gradazione delle sanzioni previste. Le sanzioni sono detratte dal finanziamento del relativo servizio.”

(7) Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4. In ogni distretto è istituito un Comitato di distretto per favorire il lavoro di comunità e la partecipazione della popolazione. La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato di distretto sono disciplinati dall'ente gestore sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(8) L’articolo 15/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 15/bis (Sportello unico per l’assistenza e cura)

1. Gli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari ambulanti, semiresidenziali e residenziali per persone non autosufficienti attivi in un determinato ambito territoriale istituiscono, in accordo con gli enti locali e con il coinvolgimento delle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore, uno sportello unico sia per l’informazione e la consulenza alle persone non autosufficienti e ai loro familiari che per il migliore coordinamento dei propri servizi ed interventi.

2. La Giunta provinciale definisce le forme organizzative e gli ambiti territoriali degli sportelli unici.

3. Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 è possibile uno scambio di dati e informazioni, anche di natura personale e sensibile, tra gli enti partecipanti.

4. La partecipazione a tali sportelli unici costituisce requisito per l’accreditamento dei servizi.

5. Se un ente gestore non partecipa all’istituzione o alla gestione dello sportello unico nel proprio ambito territoriale, a tale ente si applica una sanzione mensile di 8.000,00 euro. L’importo corrispondente è detratto dal finanziamento del relativo servizio ed assegnato agli altri enti gestori partecipanti, per assicurare la regolare gestione del servizio.”

(9) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“3. Presso ogni distretto è istituito un comitato tecnico, composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati secondo le direttive della Provincia. Il comitato tecnico è competente per le decisioni concernenti prestazioni che presuppongono una valutazione di particolari circostanze o situazioni personali e familiari; ad esso compete inoltre la valutazione della situazione familiare in relazione alla revoca, alla restituzione della prestazione e all’esclusione dai benefici ai sensi dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”

(10) Nella rubrica dell’articolo 19 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole “Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” sono sostituite dalle parole “Aziende pubbliche di servizi alla persona”. Nel testo dell'articolo 19 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole “istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” sono sostituite dalle parole “aziende pubbliche di servizi alla persona”.

(11) Dopo il comma 1 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:

“1/bis La Provincia rimborsa agli enti competenti della gestione di residenze per anziani accreditate le spese, preventivamente autorizzate, sostenute per l’acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredi ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, necessari per l’assistenza sanitaria agli ospiti. La Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l’importo del contributo concesso ed i costi complessivi non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene.

1/ter La Provincia può concedere agli enti di cui al comma 1/bis contributi per spese correnti per la copertura totale o parziale della maggiore spesa derivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti delle residenze per anziani in corso di ristrutturazione. I contributi sono erogati su domanda degli enti gestori interessati, secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta provinciale. Possono inoltre essere concessi contributi per spese correnti per coprire i maggiori oneri derivanti rispettivamente dalla riapertura o apertura di residenze per anziani nel periodo immediatamente anteriore all’inizio dell'effettiva attività gestionale.”

(12) Al comma 2 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole “regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole “deliberazione della Giunta provinciale”.

(13) Al comma 2/bis e al comma 3 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole “nel regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole “nella deliberazione della Giunta provinciale”.

(14) Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4 e 5:

“4. Gli alloggi per anziani non adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa, così come le comunità alloggio per anziani non adibite all’accompagnamento e all’assistenza abitativa, già costruiti o, rispettivamente, autorizzate alla data del 1º aprile 2016, possono continuare ad essere messi a disposizione a favore della relativa utenza e ad essere finanziati secondo i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 20/bis.

5. Il personale addetto alle attività sociali il cui esercizio viene delegato dagli enti comunali di assistenza singoli o consorziati o dai comuni singoli o consorziati alle comunità comprensoriali, è trasferito alle comunità stesse, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.”

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