1. Alle spese di funzionamento della Fondazione si provvede con:
a) i contributi versati annualmente a pareggio del bilancio, dai soci fondatori, Comune di Bolzano e Provincia autonoma di Bolzano in eguale misura sia per quanto concerne la gestione del Teatro, che per quanto concerne la gestione dell’Auditorium;
b) i proventi derivanti dalle concessioni in uso delle sale e di altri locali eventualmente disponibili;
c) altre eventuali entrate.
2. La somma delle quote di finanziamento deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione sono preventivamente determinate in accordo con i soci fondatori, è destinata, assieme alle altre entrate di cui alle lettere b) e c) del primo comma, ad assicurare l'attività della fondazione.
3. Le spese della Fondazione devono essere contenute entro i limiti del bilancio di previsione e delle relative variazioni, non potendo in alcun caso le eventuali passività incontrate dalla Fondazione far carico alle Amministrazioni associate, che non contraggono alcun obbligo finanziario oltre alla quota concordata di cui al comma 1, lettera a).