1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno eletto dalla Giunta comunale, uno nominato dalla Giunta provinciale ed uno eletto dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e restano in carica per la durata del Consiglio stesso. Essi devono essere scelti tra persone rispettivamente iscritte all’albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti, dei ragionieri. I revisori non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei revisori dei conti elegge nel suo seno il Presidente.
3. Il Collegio esercita funzioni di controllo sull’attività gestionale della Fondazione, accompagnando il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con una relazione ed esprime il parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio.
4. I revisori possono esercitare il loro mandato anche individualmente e possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.