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l) Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 91)
Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi"

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 10 maggio 2016, n. 19.

Art. 7        delibera sentenza

(1) L’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“Art. 4 (Durata del procedimento)

1. Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza o debba essere iniziato d’ufficio, sono tenuti a concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Qualora l’amministrazione dovesse constatare la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e la relativa motivazione consiste in un sintetico e comprensibile riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo. In caso di provvedimento in forma semplificata non si applica l’articolo 11/bis.

2. Il direttore della competente ripartizione, o su sua delega il direttore della struttura organizzativa, dispongono l’archiviazione del procedimento una volta comunicato o eseguito il provvedimento finale o qualora non ricorra per l’amministrazione l’obbligo di provvedere sull’istanza o sul rapporto d’ufficio.

3. La documentazione e le istanze presentate a una struttura organizzativa diversa da quella competente a riceverle, ma appartenente all’amministrazione provinciale o agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, o presentate attraverso lo Sportello per le relazioni con il pubblico vengono trasmesse d’ufficio alla struttura competente.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Quando, tenuto conto della sostenibilità dei tempi per l’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati o della particolare complessità del procedimento, è indispensabile un termine superiore a 30 giorni per la conclusione del procedimento, lo stesso è fissato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nell’albo online della Provincia. Tale termine non può essere superiore a 180 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative.

5. Salvo che non sia diversamente disposto, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’amministrazione competente in caso di procedimento a istanza di parte e dalla data di avvio in caso di procedimento attivato d’ufficio.

6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei seguenti casi:

  1. in pendenza del termine assegnato ai sensi dell’articolo 15/bis, comma 1, lettera b), per la presentazione di memorie scritte e documenti;
  2. in pendenza del termine non superiore a 30 giorni assegnato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), ed eventualmente prorogato, per giustificati motivi e su istanza motivata dell’interessato, al massimo di ulteriori 30 giorni, per il rilascio di dichiarazioni e per la regolarizzazione ovvero l’integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete - ove ammissibili;
  3. in attesa dell’emissione di pareri obbligatori, di pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 19 e 20.

7. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l’acquisizione d’ufficio di informazioni o documenti ai sensi dell’articolo 5.”

massimeDelibera 19 marzo 2024, n. 147 - Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento 2024
massimeDelibera 27 febbraio 2018, n. 169 - Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento 2018
massimeDelibera 28 dicembre 2017, n. 1480 - Articolo 4, comma 4, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Termini per la conclusione del procedimento. Proroga della validità giuridica della deliberazione n. 1245 del 15 novembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni
massimeDelibera 15 novembre 2016, n. 1245 - Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento (modificata con delibera n. 205 del 21.02.2017) (vedi anche delibera n. 1480 del 28.12.2017)
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