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l) Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 91)
Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi"

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 10 maggio 2016, n. 19.

Art. 34

(1) L’articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 28/bis (Misure di trasparenza)

1. Al fine di realizzare un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti nell’articolo 1, l’amministrazione assicura a chiunque la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, l’uso delle risorse pubbliche, le prestazioni offerte e i servizi erogati anche nei diversi settori speciali.

2. Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web istituzionale dell’amministrazione, che sia visibile e accessibile dalla pagina principale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale è approvato e aggiornato l’elenco riepilogativo dei vigenti obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza con l’indicazione delle strutture organizzative provinciali i cui direttori sono responsabili per l’adempimento degli stessi.

4. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, i direttori delle strutture organizzative garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni e dei dati da pubblicare e la conformità degli stessi agli originali in possesso dell’amministrazione; garantiscono inoltre il costante aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicati.

5. Nell’adempiere agli obblighi di pubblicazione i responsabili contemperano le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità dei documenti e dei dati con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, provvedendo a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza, fermo restando il divieto assoluto di pubblicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

6. Le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico e in materia di protezione dei dati personali, a condizione di citare la fonte e rispettarne l’integrità.

7. La pubblicazione degli atti è effettuata limitatamente al periodo previsto dall’ordinamento vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il diritto all’oblio degli interessati.

8. L’accesso civico è il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito web istituzionale; può essere esercitato da chiunque, non è sottoposto ad alcuna limitazione, è gratuito e non deve essere motivato. La richiesta di accesso civico può essere presentata in qualsiasi momento al direttore della struttura organizzativa all’uopo delegato dal responsabile della trasparenza, usando l’apposito modulo accessibile alla sezione del sito web istituzionale di cui al comma 2.

9. In caso di richiesta di accesso civico, l’amministrazione provvede tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto, con contestuale comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando allo stesso il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

10. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al responsabile per la trasparenza dell’amministrazione che esercita il potere sostitutivo; questi, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro il termine di 15 giorni, ai sensi del comma 9.

11. Il responsabile per la trasparenza dell’amministrazione provinciale è nominato dalla Giunta provinciale.

12. La Giunta provinciale è autorizzata a emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo.

13. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

14. Oltre agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai soggetti privati e alle società partecipati o controllati dagli enti o sottoposti a poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

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