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Delibera 26 aprile 2016, n. 437
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ad associazioni di categoria e loro cooperative, nonché a istituti, enti e organizzazioni per iniziative volta a favorire l’incremento economico e della produttività – legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche (modificata con la delibera n. 1188 del 08.11.2016, delibera n. 361 del 04.04.2017, delibera n. 1038 del 03.12.2019, delibera n. 189 del 22.03.2022 e delibera n. 62 del 24.01.2023) (vedi anche delibera n. 213 del 09.03.2021)

Allegato

Criteri per la concessione di contributi ad associazioni di categoria e loro cooperative, nonché a istituti, enti e organizzazioni per iniziative a favore di imprese, volte a favorire l’incremento economico e della produttività

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 23/quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, la concessione di contributi per iniziative a favore di imprese ed altri enti, volte a favorire l’incremento economico e della produttività nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, dei servizi e del turismo, incluse le iniziative atte a favorire l’innovazione e la cooperazione in tali ambiti.

Art. 2
Beneficiari

1. I contributi possono essere concessi ad associazioni di categoria e loro cooperative nonché a istituti, enti e organizzazioni tra cui cooperative, consorzi e reti di impresa che svolgono attività aventi ricaduta prevalente nel territorio della provincia di Bolzano, per iniziative che perseguono gli scopi di cui all’articolo 23/quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.

2. I contributi vengono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, oppure come aiuti “de minimis” in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

3. Non possono beneficiare dei contributi di cui ai presenti criteri le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Sono altresì escluse dai contributi di cui ai presenti criteri le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, nonché le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato tali aiuti, che l’ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Sono escluse inoltre dai contributi le imprese che appartengono ai settori esclusi ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 e ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

6. (abrogato con delibera n. 1038 del 03.12.2019)

Art. 3
Iniziative ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo le iniziative di cui all’articolo 23/quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, secondo quanto specificato all’articolo 9 dei presenti criteri.

2. Le iniziative devono essere rivolte a utenti esterni al soggetto richiedente.

Art. 4
Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno e in ogni caso prima della realizzazione dell’iniziativa.

2. È ammessa la presentazione di più domande all’anno.

3. Le domande devono essere corredate della documentazione di cui all’articolo 8.

Art. 5
Concessione e liquidazione dei contributi

1. I contributi sono concessi dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e liquidati dietro presentazione della documentazione di cui all’articolo 16.

Art.6
Termini per la rendicontazione

1. Il beneficiario deve rendicontare le spese riguardanti i contributi concessi entro la fine dell’anno successivo a quello di adozione del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

2. In caso di iniziative la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare le spese sostenute entro la fine dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le singole iniziative previste nel cronoprogramma di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c).

3. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il direttore/la direttrice di ripartizione competente dispone la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine il contributo è automaticamente revocato.

Art. 7
Obblighi

1. Nella domanda di contributo va dichiarato che per le medesime iniziative e spese ammissibili non è stata presentata domanda ad altri enti o istituzioni pubbliche. In caso contrario la relativa agevolazione va dichiarata come entrata ed è detratta dalla spesa ammessa a contributo ai sensi dei presenti criteri.

2. I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione e la liquidazione del contributo.

3. Trovano in ogni caso applicazione gli obblighi di cui all’articolo 2/ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 8
Documentazione

1. Alle domande di contributo va allegata la seguente documentazione:

a) preventivi di spesa o distinta dettagliata delle spese;

b) descrizione dell’iniziativa, con indicazione degli obiettivi, dei tempi di realizzazione e di emissione della relativa documentazione di spesa, nonché delle ricadute e degli effetti sulle relative imprese;

c) cronoprogramma delle iniziative, se la loro realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale;

d) piano di finanziamento;

e) eventuale dichiarazione “de minimis”;

f) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’ufficio provinciale competente.

Art. 9
Iniziative ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, purché raggiungano una spesa ammessa minima di 2.000,00 euro:

a) studi, ricerche, analisi e progetti di sviluppo;

b) organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, seminari, corsi e altre iniziative di formazione o aggiornamento, nonché a manifestazioni informative;

c) organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche ed espositive nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. In via straordinaria può essere ammessa anche l’organizzazione o la partecipazione a manifestazioni fuori dal territorio regionale, se essa avviene in accordo con l’azienda speciale IDM Südtirol/Alto Adige o se quest’ultima la ritiene importante. Le esposizioni artigianali e le mostre dell’economia di carattere locale devono includere più comuni della stessa zona geografica;

d) consulenze;

e) costituzione di cooperazioni aziendali in forma di consorzio, cooperativa o altra forma giuridica;

f) altre iniziative per lo sviluppo di imprese dei rispettivi settori, rami economici o professioni.

Art. 10
Spese ammissibili

1. Per studi, ricerche, analisi e progetti di sviluppo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), sono ammissibili le seguenti spese:

a) compensi dei consulenti esterni.

2. Per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, seminari, corsi e altre iniziative di formazione o aggiornamento nonché a manifestazioni informative di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), sono ammissibili le seguenti spese:

a) compensi dei relatori e dei formatori esterni, incluse le spese di viaggio;

b) costi di partecipazione, escluse le spese di alloggio;

c) costi dei servizi di consulenza connessi all’iniziativa;

d) costi del materiale relativo al programma e del materiale didattico;

e) spese di viaggio dei partecipanti alla formazione, fino ad un massimo di 200,00 euro per iniziative che si svolgono in Italia o in un altro paese europeo e di 400,00 euro per iniziative che si svolgono in altri paesi.

3. Per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed espositive di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), sono ammissibili le seguenti spese, fermo restando che il totale delle spese ammissibili non può superare l’importo di 150.000,00 euro:

a) affitto dell’area espositiva;

b) noleggio, montaggio e smontaggio, allestimento dello stand e della relativa dotazione;

c) costi degli addetti allo stand;

d) pulizia, copertura assicurativa, custodia dello stand e della relativa dotazione;

e) spese di programmazione, gestione e coordinamento dell’iniziativa;

f) spese di trasporto;

g) spese specifiche di pubblicità fieristica o espositiva.

4. Per le consulenze di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), sono ammissibili le seguenti spese:

a) compensi dei consulenti esterni.

5. Per la costituzione di cooperazioni aziendali in forma di consorzio, cooperativa o altra forma giuridica di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e), sono ammissibili le seguenti spese:

1) spese di costituzione e consulenza;

2) spese di tutoraggio e di personale, limitatamente ai primi tre anni di attività e fino ad un massimo di 50.000,00 euro all’anno;

3) spese amministrative, limitatamente ai primi tre anni di attività e fino ad un massimo di 30.000,00 euro all’anno.

6. Per le iniziative di cui all’art. 9, comma 1, lettera f), sono ammissibili i costi per i premi assicurativi relativi a polizze assicurative stipulate a copertura dei danni legati alla cancellazione di eventi e manifestazioni a carattere commerciale, promozionale, culturale, sportivo o di intrattenimento che vengono organizzati con la partecipazione di più persone. Sono esclusi i mercati e i mercatini delle pulci nonché le manifestazioni cinematografiche.

Art. 11
Spesa massima per relatori, consulenti, formatori e tutor

1. La spesa massima ammissibile per il compenso giornaliero per relatori, consulenti, formatori e tutor è di 800,000 Euro, comprese eventuali spese di viaggio.

Art. 12
Spese amministrative interne

1. Per le iniziative di cui all’articolo 9 possono essere inoltre ammesse le spese amministrative interne del richiedente relative all’iniziativa agevolata, nella misura massima del 10 per cento delle spese esterne ammissibili in regime “de minimis”.

2. Le spese amministrative interne non devono essere documentate, bensì indicate nel preventivo di spesa e nel piano di finanziamento.

Art. 13
IVA

1. Se il beneficiario non è soggetto all’IVA e quest’ultima rappresenta un fattore di costo, l’IVA può essere ammessa come spesa agevolabile.

Art. 14
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo:

a) le spese relative a pasti, rinfreschi, buffet, omaggi o premi di ogni tipo;

b) le spese per iniziative a carattere prettamente comunale e locale, culturale o sportivo, oppure riconducibili a feste o eventi popolari o folcloristici, con esclusione di quelle iniziative comprese in ampi programmi o progetti di sviluppo o valorizzazione di centri abitati;

c) le spese di servizi di consulenza continuativi o periodici o quelle rientranti fra i costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Art. 15
Misura del contributo

1. Per le iniziative di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a):

a) fino al 50% della spesa ammessa in regime di esenzione (regolamento UE n. 651/2014, art. 18) per le piccole e medie imprese e in regime de minimis (regolamento UE n. 1407/2013) per le grandi imprese.

b) fino al 50% della spesa ammessa in caso di iniziative obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti in regime de minimis (regolamento UE n. 1407/2013).

2. Per le iniziative di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b):

a) fino al 50% della spesa ammessa in regime di esenzione (regolamento UE n. 651/2014, art. 31) per le piccole, medie e grandi imprese;

b) fino al 40% della spesa ammessa in caso di iniziative obbligatorie per legge in regime “de minimis” (regolamento UE n. 1407/2013) per le piccole, medie e grandi imprese;

3. Per le iniziative di cui all’articolo 9, comma1, lettera c): fino al 50% della spesa ammessa in regime di esenzione (regolamento UE n. 651/2014, art. 19) per le piccole e medie imprese e in regime de minimis per le grandi imprese (regolamento UE n. 1407/2013)

4. Per le iniziative di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d): fino al 50% della spesa ammessa in regime di esenzione (regolamento UE n. 651/2014, art. 18) per le piccole e medie imprese e in regime de minimis per le grandi imprese (regolamento UE n. 1407/2013);

5. Per le iniziative di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e): fino al 50% della spesa ammessa in regime “de minimis” (regolamento UE n. 1407/2013) per le piccole, medie e grandi imprese;

6. Per le iniziative di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f): fino al 50% della spesa ammessa in regime “de minimis” (regolamento UE n. 1407/2013) per le piccole, medie e grandi imprese;

Art. 16
Liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione dei documenti di spesa, regolarmente quietanzati o corredati da estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento. La spesa documentata deve essere di importo almeno pari a quella ammessa. I documenti di spesa devono essere intestati al richiedente o alle società collegate che ne gestiscono il patrimonio e non ad un singolo socio.

2. Se l’importo della spesa documentata risulta inferiore a quello della spesa ammessa, il contributo è ridotto in proporzione. L’ufficio provinciale competente ha comunque la facoltà di richiedere la documentazione dell’intera spesa dell’iniziativa agevolata.

Art. 17
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene secondo il principio di casualità applicato alla lista dei contributi liquidati nell’anno di riferimento.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

4. Il controllo mira a verificare l’effettiva realizzazione e la regolare esecuzione delle iniziative agevolate e può essere effettuato:

a) tramite sopralluoghi e ispezioni;

b) mediante richiesta di idonea documentazione.

5. Per l’effettuazione dei controlli l’ufficio provinciale competente può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell’Amministrazione provinciale.

Art. 18
Revoca del contributo

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in caso di indebita percezione di vantaggi economici, il contributo è revocato per inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri.

2. In caso di revoca il contributo va restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

 

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