1. Per studi, ricerche, analisi e progetti di sviluppo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), sono ammissibili le seguenti spese:
a) compensi dei consulenti esterni.
2. Per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, seminari, corsi e altre iniziative di formazione o aggiornamento nonché a manifestazioni informative di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), sono ammissibili le seguenti spese:
a) compensi dei relatori e dei formatori esterni, incluse le spese di viaggio;
b) costi di partecipazione, escluse le spese di alloggio;
c) costi dei servizi di consulenza connessi all’iniziativa;
d) costi del materiale relativo al programma e del materiale didattico;
e) spese di viaggio dei partecipanti alla formazione, fino ad un massimo di 200,00 euro per iniziative che si svolgono in Italia o in un altro paese europeo e di 400,00 euro per iniziative che si svolgono in altri paesi.
3. Per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed espositive di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), sono ammissibili le seguenti spese, fermo restando che il totale delle spese ammissibili non può superare l’importo di 150.000,00 euro:
a) affitto dell’area espositiva;
b) noleggio, montaggio e smontaggio, allestimento dello stand e della relativa dotazione;
c) costi degli addetti allo stand;
d) pulizia, copertura assicurativa, custodia dello stand e della relativa dotazione;
e) spese di programmazione, gestione e coordinamento dell’iniziativa;
f) spese di trasporto;
g) spese specifiche di pubblicità fieristica o espositiva.
4. Per le consulenze di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), sono ammissibili le seguenti spese:
a) compensi dei consulenti esterni.
5. Per la costituzione di cooperazioni aziendali in forma di consorzio, cooperativa o altra forma giuridica di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e), sono ammissibili le seguenti spese:
1) spese di costituzione e consulenza;
2) spese di tutoraggio e di personale, limitatamente ai primi tre anni di attività e fino ad un massimo di 50.000,00 euro all’anno;
3) spese amministrative, limitatamente ai primi tre anni di attività e fino ad un massimo di 30.000,00 euro all’anno.
6. Per le iniziative di cui all’art. 9, comma 1, lettera f), sono ammissibili i costi per i premi assicurativi relativi a polizze assicurative stipulate a copertura dei danni legati alla cancellazione di eventi e manifestazioni a carattere commerciale, promozionale, culturale, sportivo o di intrattenimento che vengono organizzati con la partecipazione di più persone. Sono esclusi i mercati e i mercatini delle pulci nonché le manifestazioni cinematografiche.