1. Le imprese che esercitano una delle attività di cui alla tabella A, sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, con la relativa attività di servizio e sono classificate quali imprese di servizio.
2. Le imprese che conformemente alle esclusioni di cui all’annotazione 1, esercitano una delle attività di cui alla tabella B, sono iscritte:
2.1) nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, con la corrispondente attività e sono classificate come impresa industriale se possiedono i requisiti di cui all’ordinamento dell’industria (legge provinciale n. 8 del 9 ottobre 2007), oppure,
2.2) nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, con la corrispondente attività di cui all’elenco delle attività artigianali, come impresa artigiana se possiedono i requisiti di cui all’ordinamento dell’artigianato, ( legge provinciale n. 1 del 25 febbraio 2008, art. 9), e con la definizione di „impresa artigiana“.
3. Le imprese che conformemente alle esclusioni di cui all’annotazione 1, esercitano attività artigianali di cui all’ordinamento dell’artigianato, sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio come imprese artigiane, se possiedono i requisiti di cui all’ordinamento dell’artigianato, con la corrispondente attività di cui all’elenco delle attività artigianali e con la definizione di „impresa artigiana“. Se invece non possiedono i requisiti di cui all’ordinamento dell’artigianato ma possiedono i requisiti professionali di cui alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, art. 42, comma 2, sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio con la corrispondente attività di servizio di cui alla tabella A e sono classificate come imprese di servizio.