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A) di approvare le seguenti modifiche dei criteri applicativi di cui all’allegato della deliberazione 26 maggio 2015, n. 607:
1. Il comma 3 dell’articolo 4 del capo I della sezione I è così sostituito:
“3. L’emissione di documenti di spesa, come nel caso delle fatture di acconto, la stipula di contratti preliminari con caparra, o l’effettuazione di pagamenti di cauzioni o di altri pagamenti, anche solo parziali, in data anteriore a quella di presentazione della domanda, determinano l’esclusione dall’agevolazione dell’intero investimento a cui si riferiscono.”
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 del capo I della sezione I è inserito il seguente comma 5/bis:
“5/bis. La durata del finanziamento deve corrispondere almeno alla durata degli obblighi di cui al comma 5.”
3. L’articolo 10 del capo I della sezione I è così sostituito:
“Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Dal 26 maggio 2015 fino al 31 dicembre 2016 sono ammessi al finanziamento gli investimenti relativi all’acquisto, alla nuova costruzione e all’ampliamento di immobili aziendali, compreso l’acquisto di aree produttive.
2. Per gli investimenti di cui al comma 1 la quota massima di partecipazione della Provincia di cui all’articolo 3 (Tipologia dell’agevolazione), comma 2, lettera d), è ridotta di 10 punti percentuali.”
4. Dopo il punto 1.9 del comma 1 dell’articolo 12 del capo II della sezione I è aggiunto il seguente punto 1.10:
“1.10 In caso di catastrofi naturali e incendi possono essere ammessi a finanziamento, nell’ambito del regime “de minimis”, anche investimenti in beni usati. La domanda di finanziamento deve essere presentata entro 24 mesi dal verificarsi dell’evento; sono ammessi a finanziamento anche gli investimenti nel frattempo già realizzati.”
5. Il punto 1.1 del comma 1 dell’articolo 13 del capo II della sezione I è così sostituito:
“1.1 investimenti non iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, ad esclusione degli investimenti finanziati tramite contratti di leasing.”
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 del capo II della sezione II è inserito il seguente comma 2/bis:
“2/bis. In caso di catastrofi naturali e incendi possono essere ammessi a finanziamento, nell’ambito del regime “de minimis”, anche investimenti in beni usati. La domanda di finanziamento deve essere presentata entro 24 mesi dal verificarsi dell’evento; sono ammessi a finanziamento anche gli investimenti nel frattempo già realizzati.”
7. Prima della lettera a) del comma 3 dell’articolo 28 del capo II della sezione II è inserita la seguente lettera 0a):
“0a) investimenti non iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, ad esclusione degli investimenti finanziati tramite contratti di leasing.”
B) Le modifiche di cui alla lettera A) si applicano alle domande presentate a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione nonché alle domande giacenti e non ancora approvate.
C) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicata alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014. Sarà inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione un testo coordinato dei criteri approvati con deliberazione 26 maggio 2015, n. 607, e con la presente deliberazione.