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f) Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 81)
Norme in materia di tutela fitosanitaria

1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 19 aprile 2016, n. 16.

Art. 1 (Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano)

(1) L’applicazione delle disposizioni previste dalle normative dell’Unione europea, statali e provinciali in materia fitosanitaria compete, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, al Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano, insediato presso la Ripartizione provinciale Agricoltura e di seguito denominato Servizio fitosanitario.

(2) Il Servizio fitosanitario cura altresì l’applicazione delle normative dell’Unione europea, statali e provinciali inerenti alla certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale.

(3) ll Servizio fitosanitario si avvale di ispettrici e ispettori fitosanitari, così come definiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, appositamente nominati con decreto del/della responsabile del Servizio fitosanitario.

(4) Presso il Servizio fitosanitario è istituito un apposito registro provinciale ove sono iscritti i nominativi delle ispettrici e degli ispettori fitosanitari, con il rispettivo numero identificativo, il titolo di studio e la firma autenticata. La cessazione dall’incarico comporta la perdita della qualifica di ispettore fitosanitario/ispettrice fitosanitaria e la cancellazione dal registro.

(5) Il Servizio fitosanitario può avvalersi della collaborazione di altri uffici o strutture provinciali con comprovata esperienza in ambito fitosanitario. Le ispettrici e gli ispettori fitosanitari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario rispondono funzionalmente e tecnicamente al/alla responsabile del Servizio fitosanitario.

(6) Nell’esercizio delle loro attribuzioni le ispettrici e gli ispettori fitosanitari svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale.

Art. 2 (Lotta contro la diffusione di organismi nocivi)    delibera sentenza

(1) Al fine di prevenire o contenere la diffusione di organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria, il/la responsabile del Servizio fitosanitario prescrive idonee misure fitosanitarie, compresi tra l’altro i divieti di commercializzazione e di messa a dimora di piante, nonché l’estirpazione delle piante ospiti. Le autorità locali sono obbligate ad applicare le disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario.

(2) Nella lotta contro la diffusione degli organismi nocivi di cui al comma 1 la Giunta provinciale può effettuare spese e lavori, anche in economia.

massimeDelibera 23 dicembre 2014, n. 1579 - Criteri e modalità riguardanti gli aiuti per la lotta alle fitopatie - Revoca della deliberazione della giunta provinciale n. 1297 del 4.11.2014

Art. 3 (Tutela delle api)

(1) È vietato trattare con prodotti fitosanitari dannosi alle api piante in fioritura di colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali e spontanee in pieno campo.

(2) È, inoltre, vietato trattare le colture con prodotti fitosanitari dannosi alle api in periodi dell’anno appositamente indicati. I periodi dell’anno, le colture e i prodotti fitosanitari oggetto del divieto sono stabiliti ogni anno dal/dalla responsabile del Servizio fitosanitario, sentiti il Centro di consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto Adige e l’associazione di apicoltori più rappresentativa a livello provinciale.

(3) La Giunta provinciale emana provvedimenti volti al miglioramento dell’habitat delle api, e in particolare al miglioramento qualitativo e all’aumento dell’estensione dei pascoli per le api.

Art. 4 (Tutela della produzione di tuberi-seme di patate e di altre colture agrarie)

(1) Per tutelare la produzione di tuberi-seme di patate e di altre colture agrarie, il/la responsabile del Servizio fitosanitario emana prescrizioni riguardanti, tra l’altro, l’obbligo di utilizzo esclusivo di sementi certificate e l’adozione di particolari misure colturali e fitosanitarie.

Art. 5 (Produzione, commercializzazione e importazione di vegetali e prodotti vegetali)

(1) Per le attività di produzione, commercializzazione ed importazione di vegetali e prodotti vegetali si applica quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche. La relativa autorizzazione fitosanitaria è rilasciata dal/dalla responsabile del Servizio fitosanitario.

(2) Chiunque non sia in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, ed intenda produrre piante da frutto destinate all’impiego esclusivo nella propria azienda, deve presentare al Servizio fitosanitario una dichiarazione su apposito modello attestante la specie, la varietà, i quantitativi e l’ubicazione delle piante prodotte. Il/La responsabile del Servizio fitosanitario determina con decreto per quali specie e quantitativi deve essere presentata tale dichiarazione.

Art. 6 (Materiale di propagazione vegetale)    delibera sentenza

(1) Per la produzione e commercializzazione del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della vite si applicano le disposizioni previste dalle normative dell’Unione europea e statali vigenti.

(2) L’assessore/assessora provinciale competente per l’agricoltura può emanare disposizioni aggiuntive inerenti alla certificazione volontaria del materiale di propagazione per singole specie.

(3) È vietato commercializzare materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto di categoria “CAC” ai sensi della normativa dell’Unione europea, accompagnato da documenti di commercializzazione che riportino la dicitura virus esente (VF) o virus controllato (VT) o similari o contrassegnato con etichette simili per dimensione o colore alla tipologia delle etichette ufficiali di certificazione e che riportino la dicitura virus esente (VF) o virus controllato (VT) o similari.

(4) La produzione e il commercio di materiale di propagazione forestale sono disciplinati con legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

massimeDelibera N. 4038 del 31.10.2005 - Disciplinare della certificazione volontaria genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto

Art. 7 (Uso sostenibile)        delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è l’autorità locale competente per l’attuazione del quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi di cui alla direttiva 2009/128/CE, alle relative norme di attuazione statali vigenti e al piano di azione nazionale per l’uso sostenibile.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano è altresì l’autorità locale competente per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e del Regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative norme di attuazione statali.

(3) Al fine di prevenire effetti negativi nonché danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana, in osservanza delle normative dell’Unione europea e statali vigenti, disposizioni aggiuntive sull’uso sostenibile dei pesticidi.

(4) La Giunta provinciale emana disposizioni per l’attuazione della presente legge e per l’applicazione del piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale sono da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(5) Ai comuni spettano in materia di utilizzo sostenibile di pesticidi le funzioni amministrative attribuite o delegate dalla Provincia autonoma di Bolzano d’intesa con il Consiglio dei comuni.

massimeDelibera 3 marzo 2020, n. 141 - Disposizioni aggiuntive sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitar (modificata con delibera n. 29 del 19.01.2021)
massimeDelibera 25 settembre 2018, n. 965 - Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, per distributori e per consulenti di prodotti fitosanitari – Revoca delle proprie deliberazioni n. 1410 del 25 novembre 2014 e n. 531 del 5 maggio 2015
massimeDelibera 21 novembre 2017, n. 1279 - Segnalazione dei trattamenti fitosanitari da parte degli utilizzatori in ambiti agricoli
massimeDelibera 22 agosto 2017, n. 908 - Approvazione delle “Linee di indirizzo che regolamentano le misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”
massimeDelibera 24 maggio 2016, n. 566 - Funzioni amministrative in materia dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Art. 8 (Sorveglianza)   delibera sentenza

(1) Il Servizio fitosanitario vigila sull’osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, nonché nell’articolo 6, commi 1, 2 e 3.

(2) La vigilanza sulle disposizioni previste dall’articolo 7, commi 3 e 4, viene esercitata dalle competenti autorità a livello statale, provinciale e comunale, compresa l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Queste provvedono all’accertamento delle violazioni e alla loro contestazione. Le sanzioni amministrative imposte per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, possono essere irrogate dal sindaco competente.

massimeDelibera 3 marzo 2020, n. 141 - Disposizioni aggiuntive sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitar (modificata con delibera n. 29 del 19.01.2021)

Art. 9 (Sanzioni amministrative)

(1) Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario ai sensi dell’articolo 2, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, qualora la violazione venga compiuta da ditte autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, o da ditte che, in base ai dati conservati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.

(2) Qualora la prescrizione di misure fitosanitarie di cui articolo 2, comma 1, riguardi il divieto di messa a dimora di piante o l’estirpazione di piante ospiti, le eventuali spese sostenute dall’amministrazione provinciale per l’esecuzione d’ufficio dell’intervento prescritto restano a carico integrale dell’inadempiente.

(3) Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

(4) Chiunque violi le prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 1, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

(5) Chiunque venda, ponga in vendita, offra o metta altrimenti in commercio materiale di propagazione vegetale certificato, non corrispondente alle indicazioni dell’etichetta ufficiale, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

(6) Chiunque violi le prescrizioni di cui all’articolo 6, comma 3, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

(7) Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 5.000,00 in caso di colture erbacee, e da euro 250,00 a euro 10.000,00 in caso di colture arboree.

(8) Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dalle norme statali di riferimento.

Art. 10 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, recante “Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai”;
  2. articolo 10 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1;
  3. articolo 10 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9.

Art. 11 (Norme transitorie)

(1) Le disposizioni di attuazione emanate ai sensi della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, si applicano fino all’emanazione delle disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 12 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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